Revocatoria contabile dell’aumento di capitale e sospensione Covid dei termini (Corte dei Conti Sez. I App. n. 188 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione dei termini disposta dall’art. 85, comma 4, del d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, opera, per il plesso della Corte dei conti, dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2020 e si applica anche ai termini di prescrizione dell’azione revocatoria contabile, poiché la congiunzione “anche” estende ai termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali e alle prescrizioni in corso il medesimo periodo sospensivo previsto per i termini processuali. Ai fini dell’eventus damni ex art. 2901 cod. civ. non occorre la totale compromissione del patrimonio del debitore, essendo sufficiente che l’atto renda più incerta o difficoltosa la realizzazione del credito, anche per effetto della sola variazione qualitativa del patrimonio. La sottoscrizione dell’aumento di capitale di una società in accomandita semplice, ove la quota sia inespropriabile e intrasferibile senza consenso unanime, integra atto dispositivo revocabile. La scientia fraudis del disponente e del terzo può desumersi da presunzioni gravi, precise e concordanti.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Veneto ha evocato in giudizio gli amministratori di una società, un’altra società di persone e un istituto bancario, contestando il conseguimento di profitti illeciti per oltre quattro milioni di euro derivanti dal riconoscimento di Titoli di Efficienza Energetica. A tutela delle ragioni del Gestore dei Servizi Energetici, la Procura ha proposto azione simulatoria e azione revocatoria avverso una serie di atti, tra cui l’atto notarile con cui un socio ha sottoscritto per intero l’aumento di capitale di una s.a.s., versando 270.000 euro.

La Sezione regionale, in parziale accoglimento, ha respinto la domanda di simulazione, ha respinto la revocatoria dell’atto di compravendita e della fideiussione, e ha accolto la revocatoria dell’aumento di capitale. La socia soccombente ha proposto appello principale; la società ha proposto appello incidentale. Entrambi gli appelli sono stati riuniti ex art. 184, comma 1, cod. giust. cont.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale della società, in quanto sottoscritto e notificato da difensori non abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. L’art. 28, comma 2, cod. giust. cont. e l’art. 190, comma 3, cod. giust. cont. impongono a pena di inammissibilità il ministero di un avvocato cassazionista; l’appello proposto da soggetto privo di ius postulandi è nullo e insanabile, e la notificazione è inesistente, non già semplicemente viziata.

Nel merito, la Corte ha respinto il motivo sulla prescrizione. La sospensione dell’art. 85, comma 4, del d.l. n. 18/2020 vale, per la giustizia contabile, dall’8 marzo al 31 agosto 2020 e si estende alle prescrizioni. L’uso della congiunzione “anche” dimostra la volontà di estendere ai termini istruttori e prescrizionali il medesimo periodo sospensivo. La circostanza che non fosse in corso un’istruttoria non rileva, poiché i termini prescrizionali dell’azione revocatoria decorrono dall’atto dispositivo, ai sensi degli artt. 2903 e 2935 cod. civ.

Quanto all’eventus damni, la Corte ha richiamato il principio per cui esso sussiste in ogni caso in cui l’atto renda più incerta o difficoltosa la realizzazione del credito. La sottoscrizione ha trasformato somme liquide in una quota societaria di ben più ardua espropriazione. Nelle società di persone, infatti, le quote sono inespropriabili prima dello scioglimento, salvo patto che ne consenta la cessione: l’art. 12 dei patti sociali richiede il consenso unanime. L’art. 2305 cod. civ., richiamato dall’art. 2315 cod. civ., impedisce al creditore particolare di chiedere la liquidazione della quota durante la vita della società.

Sul requisito soggettivo, la Corte ha confermato la ricostruzione per presunzioni: l’avvio delle verifiche del GSE era stato comunicato alla società già dal 28 luglio 2017, e la socia era stata amministratrice fino al 2017. Quanto all’oggetto dell’azione, la scrittura del 10.11.2017 non costituisce delibera formale seguita da atti di completamento, ma un’unica scrittura privata contenente l’aumento di capitale, l’offerta, l’accettazione, la modifica dei patti e la liberazione: essa integra l’atto dispositivo a titolo oneroso revocabile, con il transito delle somme dal patrimonio del conferente a quello societario ex art. 1378 cod. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *