Cessata materia del contendere e spese compensate nel ricalcolo pensione militare (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 80 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio in materia di pensioni, la definizione in via amministrativa della pretesa del ricorrente, intervenuta nelle more del processo, determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire e a contraddire, allorché l’ente previdenziale abbia integralmente dato applicazione al decreto di liquidazione della pensione e corrisposto le differenze maturate sui ratei arretrati. La verifica della sopravvenuta carenza di interesse presuppone l’accertamento dell’effettivo adeguamento del trattamento richiesto. In tema di spese, la soccombenza virtuale non può essere affermata in presenza di tempi tecnici fisiologici per l’attuazione del nuovo decreto ministeriale, con conseguente compensazione integrale delle spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale della Marina Militare in quiescenza, agiva davanti al Giudice Unico delle Pensioni della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per ottenere l’applicazione sul proprio trattamento pensionistico del nuovo decreto di liquidazione della pensione ordinaria emesso dal Ministero della Difesa. Chiedeva la corresponsione dei nuovi ratei, degli arretrati e degli interessi legali ai sensi dell’art. 1043 del d.P.R. n. 90/2010.
Dopo una diffida rimasta senza esito, l’INPS si costituiva in giudizio rappresentando di avere dato applicazione al decreto ministeriale, con adeguamento della pensione e corresponsione delle differenze sui ratei arretrati, maggiorate del maggior importo tra rivalutazione monetaria e interessi legali. Su tale base l’INPS chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere; il ricorrente confermava la cessazione.
La Motivazione della Corte
Il Giudice Unico rileva che, in corso di causa, l’INPS ha provveduto a dare applicazione al decreto del Ministero della Difesa e che il trattamento pensionistico del ricorrente è stato adeguato a decorrere dalla mensilità di marzo 2026. In conseguenza dell’adeguamento sono state corrisposte le differenze maturate sui ratei arretrati, maggiorate del maggior importo tra rivalutazione monetaria e interessi legali, dalla scadenza di ciascun rateo fino al mese di febbraio 2026.
Detta circostanza integra una definizione satisfattiva della pretesa che rende priva di utilità la prosecuzione del giudizio. Il Giudice Unico afferma quindi che è venuta meno la ragione del contendere tra le parti, con conseguente venir meno dell’interesse ad agire e a contraddire, e dichiara la cessazione della materia del contendere in accoglimento delle concorrenti richieste delle parti.
La pronuncia non si limita alla sola statuizione sulla materia del contendere, ma investe anche il regime delle spese. Il Giudice Unico esamina la cronologia degli adempimenti e rileva che, fra l’emissione del decreto ministeriale e la sua attuazione sul piano dei pagamenti, sono fisiologicamente necessari tempi tecnici di lavorazione. Su tale presupposto esclude che ricorrano le condizioni per una condanna dell’INPS per soccombenza virtuale: la richiesta attorea non era stata pretermessa dall’ente ma attuata con l’ordinario procedimento amministrativo.
Ne deriva la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione integrale delle spese di lite, con disattesa di ogni contraria istanza o eccezione. Il Giudice Unico fissa al termine di sessanta giorni dall’udienza il deposito della sentenza, ai sensi dell’art. 167, comma 1, c.g.c., e manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.