Controllo concomitante e obbligo di monitoraggio sui ritardi delle metropolitane (Corte dei Conti Coll. contr. concomitante n. 28 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo concomitante di cui all’art. 22 del d.l. n. 76/2020, l’Amministrazione titolare di un programma di finanziamento non assolve le proprie funzioni di verifica e vigilanza con la sola predisposizione e ricezione delle schede di monitoraggio. Occorre un’analisi sostanziale dei dati, funzionale a un giudizio prognostico sulla realizzabilità dell’opera per singole scadenze. Gli slittamenti delle fasi, anche intermedi, vanno qualificati come ritardi e valutati senza indugio ai fini dell’eventuale proroga, poiché il mancato rispetto del cronoprogramma espone alla revoca delle risorse ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.I. n. 97/2022. Il Collegio formula raccomandazioni quando le criticità non assumono carattere di gravità tale da attivare le conseguenze dell’art. 11 della legge n. 15/2009.
Il Fatto
Il Collegio del controllo concomitante esamina il progetto “Metropolitane nelle grandi aree urbane” finanziato dall’art. 1, comma 393, della legge n. 234/2021, per un importo superiore a 4,4 miliardi di euro destinato alla progettazione e al materiale rotabile nelle città di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino. Gli interventi sono individuati dal D.I. n. 97/2022, che fissa per ciascuno il cronoprogramma con tre step: aggiudicazione, avanzamento al 50% e ultimazione.
Dopo le deliberazioni del 2023, con le quali il Collegio aveva raccomandato di definire le richieste di proroga e di esercitare con effettività il monitoraggio, l’istruttoria del 2024 si concentra sugli interventi di Milano, Genova e Napoli. Il Ministero trasmette le schede di monitoraggio, ma il Collegio rileva che diverse criticità permangono nonostante le controdeduzioni del Dicastero, e deferisce la questione all’esame collegiale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce le funzioni assegnate al Ministero dall’art. 8 del D.I. n. 97/2022: impegno contabile delle risorse, verifica dei progetti e dei cronoprogrammi, esecuzione di verifiche sull’attuazione e sull’effettivo utilizzo delle risorse. Si tratta di poteri di controllo, monitoraggio e vigilanza sull’operato delle Città metropolitane che costituiscono il corollario di una funzione gestionale non meramente formale.
L’istruttoria evidenzia che il Ministero ha ricevuto le schede del primo trimestre 2024 limitandosi a prenderne atto, senza compararle con quelle del trimestre precedente né esaminarle in profondità. Diverse discrasie comuni alle varie amministrazioni non hanno generato alcun percorso di studio o di interlocuzione con i soggetti interessati, così restando in forma incompiuta l’attività di verifica avviata.
Il Collegio rileva slittamenti qualificati dal Ministero come semplici “ritardi non sussistenti”, che invece emergono dalla lettura congiunta delle schede consuntive e programmatiche. Per alcuni interventi il termine di ultimazione risulta spostato di anni rispetto alle scadenze già prorogate, senza che sia stata attivata la relativa istanza. Il Collegio sottolinea che gli slittamenti, se non tempestivamente esaminati, non sono più recuperabili e possono condurre al superamento del termine finale.
Quanto alle problematiche finanziarie, il Collegio accerta una situazione di stallo su alcuni interventi, dove i maggiori costi stimati non risultano coperti né è stata formalizzata una proposta definitiva di realizzazione per lotti funzionali. Il Ministero è rimasto silente sulle effettive ragioni dei ritardi nelle gare andate deserte, la cui causa è emersa solo successivamente.
Il Collegio respinge l’impostazione del Dicastero, secondo cui non sarebbe opportuno redigere cronoprogrammi intermedi prima dell’aggiudicazione: il controllo concomitante, concepito in ottica predittiva e preventiva, impone di valutare la realizzabilità dell’opera per singole scadenze, con funzione acceleratoria e correttiva in corso di esercizio. Le criticità accertate non raggiungono la soglia dell’art. 11 della legge n. 15/2009 e dell’art. 22 del d.l. n. 76/2020, ma giustificano raccomandazioni ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge n. 20/1994.
Nota della Redazione
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