Inammissibile il parere su oneri IRAP negli incentivi ai messi comunali (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 74 del 03.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva della Corte dei conti non si estende ai quesiti che riguardano la disciplina degli oneri fiscali e previdenziali collegati al trattamento economico dei dipendenti pubblici. La regola vale anche quando il quesito afferisca a istituti che concorrono alla determinazione dei fondi destinati al trattamento accessorio, come gli incentivi ai messi comunali. La Sezione regionale di controllo deve dichiarare l’inammissibilità oggettiva ogni volta che le istanze, pur regolando aspetti della spesa del personale, siano propedeutiche all’adozione di provvedimenti incidenti su posizioni giuridiche soggettive rimesse ad altre giurisdizioni. La norma oggetto del parere deve avere quale destinatario la sola pubblica amministrazione e il correlato potere decisionale.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune della provincia di Salerno ha chiesto un parere alla Sezione regionale di controllo per la Campania sull’ambito di applicazione delle disposizioni contrattuali in materia di incentivi al messo comunale. L’Ente ha precisato che il quesito attiene alla quantificazione del rimborso di una percentuale delle spese di notificazione di atti dell’amministrazione finanziaria incamerate dal Comune, nella misura stabilita dal proprio contratto collettivo decentrato integrativo.

In particolare, poiché l’art. 54 del CCNL del 14 settembre 2000, richiamato dall’art. 67, comma 3, lett. f), del CCNL del 21 maggio 2018, non chiarisce se gli importi da rimborsare siano comprensivi degli oneri riflessi e dell’IRAP, il Comune ha domandato come sia corretto liquidare i suddetti incentivi. La questione è giunta alla Sezione in via consultiva, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto riconosciuto l’ammissibilità soggettiva della richiesta. Il parere proviene dal Sindaco, organo titolare della rappresentanza legale dell’Ente ai sensi dell’art. 50 del T.U.E.L. La mancata operatività del Consiglio delle Autonomie Locali, non istituito in Campania, non costituisce ostacolo, poiché la legge consente la richiesta diretta da parte dei Comuni.

Il nucleo della decisione attiene all’ammissibilità oggettiva. La Sezione ha ricostruito i limiti della funzione consultiva muovendo dalla perimetrazione originaria degli indirizzi della Sezione delle autonomie del 2004: il potere attiene alla disciplina dell’attività finanziaria che precede o segue i distinti interventi di settore. Le Sezioni Riunite n. 54/CONTR/10 hanno poi ammesso i quesiti sulle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, purché riconducibili a norme di coordinamento della finanza pubblica idonee a ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria e sugli equilibri di bilancio.

La Sezione ha osservato che, nonostante il tenore letterale della richiesta, la fattispecie non sollecita un’interpretazione delle clausole contrattuali, la cui applicazione è presupposta. Il quesito concerne piuttosto la corretta ripartizione e imputazione in bilancio dell’onere IRAP sui compensi da erogare a titolo di incentivo. Su questo terreno si stagliano i risalenti contrasti giurisprudenziali in materia di diritti di rogito, incentivi tecnici e compensi all’avvocatura interna.

Il richiamo decisivo è alla deliberazione n. 2/SEZAUT/2023/QMIG, che, confermando la deliberazione n. 24/2019/QMIG, ha escluso dalla funzione consultiva i quesiti riguardanti la disciplina degli oneri fiscali e previdenziali collegati al trattamento economico dei dipendenti pubblici. Le Sezioni di controllo devono dichiarare l’inammissibilità quando sia richiesta l’interpretazione di una norma che, pur regolando aspetti della spesa del personale, richieda provvedimenti incidenti su posizioni giuridiche soggettive rimesse ad altre magistrature.

La Sezione ha quindi ritenuto di valorizzare tale orientamento più recente, nonostante in pregresse pronunce fossero state affrontate questioni analoghe in relazione agli incentivi tecnici e agli avvocati interni, come nella deliberazione n. 3/2022/PAR della Sezione Lombardia. I vincoli nomofilattici derivanti dall’art. 17, comma 31, del decreto-legge n. 78/2009 e dall’art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 174/2012 impongono pertanto di dichiarare inammissibile, sotto il profilo oggettivo, la richiesta presentata dal Sindaco.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *