Controllo concomitante 2023 e perimetro dei fondi extras PNRR (Corte dei Conti Coll. contr. concomitante n. 6 del 07.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo concomitante di cui all’art. 22 del d.l. n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020, è funzionale a intervenire in itinere sull’attuazione di piani, programmi e progetti di sostegno e rilancio dell’economia nazionale, esercitando un’azione acceleratoria e propulsiva dell’amministrazione. L’accertamento di irregolarità gestionali, gravi o non gravi, rileva ai soli fini interni e nazionali e non pregiudica le valutazioni di diverso ordine ordinamentale. Il percorso autocorrettivo conseguente alle raccomandazioni resta rimesso alla discrezionalità della pubblica amministrazione, sia nell’an sia nel quomodo, sicché anche l’opzione del non intervento rientra nel margine di apprezzamento. L’attivazione della responsabilità dirigenziale, nei soli casi più gravi, è parimenti riservata alla valutazione discrezionale dell’amministrazione, nel rispetto del contraddittorio e delle regole procedurali. A seguito dell’art. 1, comma 12-quinquies, del d.l. n. 44/2023, convertito dalla legge n. 74/2023, i piani, programmi e progetti previsti o finanziati dal PNRR e dal PNC sono sottratti all’area del controllo concomitante.
Il Fatto
Il Collegio del controllo concomitante ha approvato la relazione annuale per il 2023, destinata al Parlamento tramite il Presidente della Corte dei conti, sull’esito del controllo svolto sui principali piani, programmi e progetti di sostegno e rilancio dell’economia nazionale. Il documento riferisce sull’attività istruttoria, sulle deliberazioni adottate e sugli esiti delle stesse.
La relazione dà conto anche del mutamento normativo intervenuto in corso d’anno. La legge n. 74/2023 ha modificato l’art. 22 del d.l. n. 76/2020, sottraendo ai controlli concomitanti gli interventi previsti o finanziati dal PNRR e dal PNC. Da qui la cessazione di ogni attività istruttoria e deliberativa su tali interventi e la rimodulazione della programmazione verso fondi nazionali ed europei extra PNRR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto la funzione del controllo. L’obiettivo è intervenire durante l’attuazione dei progetti, anticipando scadenze intermedie e devianze gestionali, anche mediante l’individuazione di indici di anomalia e di rischio. Gli strumenti sono le verifiche periodiche dei cronoprogrammi e del raggiungimento degli obiettivi intermedi, condotte nel rispetto del contraddittorio, con audizioni, scambio cartolare e ricorso alle banche dati istituzionali, in omaggio al principio di non aggravamento istruttorio.
Sul piano quantitativo, la programmazione 2023 ha previsto l’esame di cinquantuno interventi, di cui trentacinque del PNRR, sette del PNC e nove su fondi nazionali. Il Collegio ha adottato trentuno deliberazioni: quindici di raccomandazione, quattro di accertamento di percorsi autocorrettivi, sei di raccomandazione con contestuale accertamento di misure correttive, tre di referto, due di programmazione e una di accertamento di gravi irregolarità con trasmissione all’amministrazione ai fini della valutazione della responsabilità dirigenziale. Quest’ultimo esito riguarda il mancato conseguimento di una milestone europea su un investimento sperimentale, per il quale le proposte ammesse risultano inferiori all’obiettivo minimo e le risorse assegnate al Mezzogiorno si collocano sotto la quota del quaranta per cento.
La relazione individua le criticità ricorrenti in sei macroaree: inefficienza nella fase di programmazione, ritardi in fase attuativa, utilizzo non ottimale delle risorse, mancato rispetto del riequilibrio territoriale, carenze nelle attività di monitoraggio ed esternalità negative. Su ciascuna il Collegio richiama le deliberazioni più significative, dalle misure sull’edilizia scolastica e sugli asili nido alle infrastrutture idriche, dal rimboschimento urbano all’idrogeno per il trasporto stradale, dal Fondo per l’efficienza energetica al Fondo unico nazionale per il turismo.
Il passaggio centrale riguarda la natura del percorso autocorrettivo. Il Collegio ribadisce che il recepimento delle raccomandazioni è rimesso a una discrezionalità ampia, che riguarda sia l’an sia il quomodo, e che non è escluso il non intervento. L’esercizio di tale discrezionalità non impedisce però al Collegio di valutare le modalità con cui è stato esercitato. Una irregolarità accertata come non grave può infatti trasmodare in grave nel successivo corso della gestione se non tempestivamente corretta, o se si accompagna ad ulteriori irregolarità o deviazioni dagli obiettivi.
Infine, il Collegio prende atto delle conseguenze del nuovo perimetro normativo. Dal maggio 2023 i percorsi autocorrettivi comunicati dalle amministrazioni su interventi PNRR e PNC non sono stati oggetto di valutazione; dopo la conferma legislativa del restringimento, non sono più state adottate le relative delibere di accertamento. La relazione riferisce pertanto solo sulle misure correttive accertate, tra cui l’accelerazione nella sottoscrizione degli accordi di concessione, l’avvio di interlocuzioni con strutture europee e nazionali, l’aggiornamento dei cronoprogrammi, l’adozione di sistemi di gestione e controllo e il rafforzamento degli obblighi di monitoraggio e rendicontazione.
Nota della Redazione
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