Rinuncia al riscatto del servizio preruolo esclude la pensione pubblica (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 29 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici, la rinuncia parziale al riscatto del servizio preruolo, validamente espressa e sottoscritta dall’interessato, impedisce il computo di quel periodo ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva minima per il diritto alla pensione pubblica di vecchiaia. Ove il modulo rechi una rinuncia parziale specificamente riferita a determinati periodi, quella dichiarazione esprime in modo univoco la volontà di non far valutare i servizi indicati, e l’amministrazione previdenziale deve prenderne atto. Ne consegue la legittimità del trasferimento della contribuzione nella gestione privata e della costituzione d’ufficio della posizione assicurativa, ai sensi della legge n. 322/1958, vigente ratione temporis.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente del Ministero dell’Istruzione, ha chiesto l’accertamento del diritto alla pensione “differita” nella qualità di assoggettabile alla gestione INPDAP, contestando l’inserimento nel Fondo Pensioni dei Lavoratori Dipendenti come lavoratore privato. A suo avviso, l’errore derivava dall’esclusione degli anni di servizio preruolo prestati dal 1980 al 1984, che, se computati, avrebbero consentito di raggiungere la contribuzione minima.

Dopo una declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice del lavoro e una pronuncia di incompetenza territoriale della Sezione regionale per la Lombardia, la causa è stata riassunta davanti alla Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana. L’INPS ha sostenuto che il ricorrente aveva rinunciato al riscatto del servizio preruolo, mentre egli ha replicato che la crocetta sulla casella della rinuncia era stata annullata da un tratto verticale e che l’annotazione a penna indicava l’oggetto del riscatto, non della rinuncia.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale, il giudice ha dichiarato la contumacia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, regolarmente citato, e il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la cui attività si è esaurita con la chiusura della partita di spesa fissa al momento della cessazione del rapporto d’impiego.

Nel merito, la questione centrale è il computo dei servizi preruolo. La Corte ha esaminato il modulo sottoscritto dal ricorrente, la cui conformità all’originale non è mai stata contestata, rilevando che in esso compare dapprima l’accettazione con pagamento in unica soluzione e, nelle righe sottostanti, risulta barrata non la casella della rinuncia totale, bensì quella della rinuncia parziale, con l’annotazione a mano del “servizio preruolo statale dal 30.01.1980 al 31.08.1987”.

Secondo il giudice, la sequenza logica del documento è chiara: l’annotazione costituisce una specificazione dell’oggetto della rinuncia parziale, non del periodo da riscattare. La tesi del ricorrente, secondo cui la crocetta sarebbe stata annullata e la frase a penna avrebbe indicato il riscatto, non convince: se davvero la rinuncia fosse stata apposta per errore, egli avrebbe potuto chiarirlo espressamente, aggiungendo un’indicazione come “riscatto confermato”, oppure compilare un nuovo modulo.

Pertanto, correttamente l’INPS non ha computato il servizio preruolo ai fini della contribuzione minima per la pensione pubblica di vecchiaia, provvedendo al trasferimento della contribuzione nella gestione privata e alla costituzione d’ufficio della Cospa ai sensi della legge n. 322/1958. Il ricorso è stato respinto, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione della complessità della normativa applicabile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *