Controllo Corte conti su acquisto di partecipazione societaria comunale in house (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 7 del 17.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo attribuito alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall’art. 11 della legge n. 118/2022, non è attività consultiva, ma scrutinio dei presupposti giuridici ed economici dell’atto con cui l’amministrazione assume la qualità di socio. La Sezione verifica la motivazione analitica circa la necessità della società, la convenienza economica, la sostenibilità finanziaria — oggettiva, riferita all’equilibrio economico-finanziario del soggetto partecipato, e soggettiva, riferita alla situazione dell’ente — nonché la compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. La qualificazione del servizio affidato, pubblico o strumentale, non è decisiva se l’oggetto sociale rientra comunque nelle ipotesi ammesse dall’art. 4 TUSP. Il parere negativo non impedisce l’operazione, ma obbliga l’ente a motivare analiticamente le ragioni del dissenso e a pubblicarle.
Il Fatto
Un comune ha trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui ha approvato l’adesione al capitale sociale di una società per azioni a capitale interamente pubblico, operante secondo il modello dell’in house providing. L’acquisto riguarda tre azioni, pari allo 0,10% del capitale, per una spesa complessiva di euro 3.150,00.
La scelta è funzionale all’affidamento diretto alla stessa società del servizio di accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale e mercatale, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2029. Alla deliberazione erano allegati la relazione sulle motivazioni analitiche ex art. 5 TUSP, la relazione ex art. 14, comma 3, d.lgs. n. 201/2022, lo statuto societario, la convenzione per il controllo analogo e lo schema di contratto di servizio.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto la natura del controllo. Il parere previsto dalla norma si colloca nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà di acquisire la veste di socio e quella privatistica di attuazione. L’intento del legislatore è sottoporre a scrutinio i presupposti della scelta prima dell’attuazione, per intercettare tempestivamente eventuali criticità. Il richiamo alle Sezioni riunite, deliberazione n. 16/2022, conferma che si tratta di controllo e non di attività consultiva.
Sul piano soggettivo, il comune rientra tra le amministrazioni destinatarie del TUSP. Sul piano oggettivo, l’operazione è riconducibile all’acquisto di partecipazioni, momento in cui l’ente entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria assumendo la qualifica di socio; la deliberazione consiliare è l’atto corretto ex art. 7 TUSP, corredata dai pareri di regolarità tecnica e contabile e dal parere favorevole dell’organo di revisione.
Quanto ai vincoli tipologici e finalistici, la Corte osserva che la precisa qualificazione del servizio — pubblico, strumentale o a natura eterogenea — non è strettamente necessaria, perché l’oggetto sociale rientra in ogni caso nelle ipotesi ammesse dall’art. 4 TUSP. Il canone unico patrimoniale, introdotto dall’art. 1, commi 816 e ss., legge n. 160/2019, ha natura patrimoniale e non tributaria, costituendo corrispettivo per l’utilizzo di beni pubblici; l’art. 52, comma 5, d.lgs. n. 446/1997 ammette l’affidamento in house anche per le entrate patrimoniali.
Sulla sostenibilità finanziaria oggettiva, la deliberazione offre adeguati dati: analisi dei bilanci 2020-2022 con indicatori positivi crescenti, piano industriale 2023-2025, valutazione dei costi di funzionamento. Sotto il profilo soggettivo, l’importo è finanziato con fondi propri e non preclude altri investimenti; la Corte rileva tuttavia che l’analisi, incentrata sul solo costo di acquisto, fornisce un quadro parziale, omettendo l’incidenza di medio e lungo periodo dei costi connessi alla qualità di socio. L’ente ha poi effettuato l’analisi comparativa tra gestione diretta, ricorso al mercato e in house providing, concludendo per la maggiore convenienza di quest’ultimo.
La Sezione non ravvisa, allo stato, elementi ostativi all’acquisto. Resta fermo che, permanendo la qualità di socio oltre il periodo quinquennale dell’affidamento, il comune dovrà valutare nel piano di razionalizzazione periodica il mantenimento della partecipazione ove vengano meno i presupposti finalistici.
Nota della Redazione
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