Gestione delle somme ereditarie dell’esecutore testamentario: necessaria contabilità separata fuori tesoreria (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 75 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Comune nominato esecutore testamentario è titolare di un ufficio privatistico di natura fiduciaria che, ai sensi degli artt. 703-709 c.c., comporta l’amministrazione della massa ereditaria e la mera detenzione dei relativi beni. In assenza di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, le somme ereditarie non possono essere introitate nella tesoreria comunale né iscritte nel bilancio dell’ente, neppure come partite di giro, poiché il principio di universalità di cui al d.lgs. n. 118/2011 vieta le gestioni fuori bilancio ma non osta a una gestione separata imposta dalla natura fiduciaria dell’incarico. La corretta gestione impone l’utilizzo di un conto dedicato esterno alla tesoreria e di un sistema di contabilità separata, funzionale alla redazione del rendiconto agli eredi ex art. 709 c.c. L’accettazione della nomina a esecutore testamentario deve risultare da un motivato provvedimento amministrativo, corredato dei pareri ex art. 49 del Tuel, che indichi la persona fisica rappresentante dell’Ente e le modalità di gestione dell’incarico.
Il Fatto
Il Comune di Roncade ha chiesto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto un parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, in merito alla gestione contabile e finanziaria di somme ereditarie. Un soggetto privato aveva nominato l’Ente, con testamento olografo, quale esecutore testamentario e beneficiario di una quota dell’asse, composto da beni immobili e da una rilevante somma giacente su un conto corrente intestato esclusivamente al de cuius, con disposizioni a favore di terzi e di enti benefici.
L’Amministrazione, assunta l’incarico dinanzi all’autorità giudiziaria, ha chiesto se le somme dovessero essere gestite mediante un conto dedicato esterno al sistema di tesoreria ovvero introitate nella tesoreria comunale e iscritte in bilancio con vincolo di destinazione, nonché quali fossero gli organi competenti e le corrette codifiche contabili da adottare.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente verificato i presupposti di ammissibilità della richiesta, ritenendola ammissibile sul piano soggettivo in quanto sottoscritta dal Sindaco pro-tempore, e sul piano oggettivo nei limiti concernenti la corretta interpretazione dei principi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, ferma restando l’autonomia decisionale dell’Ente.
Nel merito, il Collegio ha esaminato la questione della capacità delle persone giuridiche di assumere l’incarico di esecutore testamentario, richiamando gli artt. 700-702 c.c. e la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 16429/2025), secondo cui l’esecutore agisce come garante della volontà del defunto e può essere anche erede o legatario. L’accettazione della designazione deve risultare da un motivato provvedimento amministrativo, distinto e collegato rispetto all’eventuale accettazione dell’eredità, che per le persone giuridiche è obbligatoria ex art. 473 c.c. solo col beneficio di inventario.
Quanto al quesito principale, la Sezione ha ricostruito la natura dell’ufficio di esecutore testamentario quale ufficio privatistico a carattere fiduciario, finalizzato alla conservazione, amministrazione e distribuzione dei beni ereditari. Ha quindi richiamato il principio di universalità del bilancio, che vieta le gestioni fuori bilancio, e il punto 7 del principio contabile applicato n. 4/2, che definisce i servizi per conto di terzi come transazioni poste in essere in assenza di discrezionalità e autonomia decisionale dell’ente.
Il Collegio ha concluso che, in assenza di accettazione dell’eredità, le somme ereditarie non possono essere introitate nella tesoreria comunale né iscritte nel bilancio dell’ente, neppure come partite di giro, poiché l’esecutore testamentario ha solo la detenzione dei beni. La gestione deve avvenire tramite un conto dedicato esterno alla tesoreria e un sistema di contabilità separata, funzionale al rendiconto agli eredi ai sensi dell’art. 709 c.c.
Quanto agli organi competenti, la Sezione ha precisato che l’adozione del provvedimento di accettazione della nomina, corredato dei pareri ex art. 49 del Tuel, e l’individuazione degli organi di gestione costituiscono profili di natura amministrativa e gestionale rimessi all’esclusiva competenza dell’Ente, anche secondo quanto previsto dal proprio statuto.
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Nota della Redazione
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