Inesistenza del rapporto processuale per decesso dell’agente contabile ante ricorso (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 94 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per resa di conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ai sensi dell’art. 141, comma 2, c.g.c., il rapporto processuale non sorge quando il soggetto evocato in giudizio sia già deceduto al momento della proposizione della domanda. L’esistenza attuale delle parti costituisce presupposto necessario della vocatio in ius, sicché il fatto oggettivo dell’inesistenza del destinatario impedisce l’instaurarsi del rapporto contenzioso. Non può operare la disciplina dell’interruzione del processo, non potendo aversi stasi di un giudizio non ancora pendente. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, previa revoca del decreto che aveva fissato il termine per il deposito del conto.
Il Fatto
La Procura regionale aveva chiesto al giudice monocratico di fissare, nei confronti di un agente contabile esterno di un comune, il termine per la presentazione del conto giudiziale relativo all’esercizio 2019, con riferimento a una struttura ricettiva. Il giudice designato, con proprio decreto, aveva fissato i termini per la presentazione e il deposito del conto.
Nel corso del procedimento emergeva che l’agente contabile era deceduto in data anteriore alla presentazione del ricorso. Il comune aveva comunicato l’avvenuta notifica degli atti ad altro soggetto, consegnandoli a mani del figlio del defunto. La Procura chiedeva quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo nella richiesta all’udienza di discussione.
La Motivazione della Corte
Il collegio monocratico ricostruisce anzitutto il quadro processuale. Il giudizio per resa di conto, introdotto ex art. 141, comma 2, c.g.c., viene definito dal giudice monocratico con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 144 c.g.c., salvo la fase collegiale di cui all’art. 142 c.g.c. in caso di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, c.g.c.
La Corte rileva poi il dato decisivo: l’agente contabile, al quale il decreto aveva fissato il termine per il deposito del conto giudiziale, era deceduto in data antecedente alla presentazione del ricorso. Il rapporto processuale, pertanto, non è mai sorto, né può trovare applicazione la disciplina dell’interruzione, non potendo aversi stasi di un giudizio non ancora pendente.
Il percorso argomentativo si fonda su un principio generale dell’ordinamento, richiamato dalla giurisprudenza di legittimità: è inesistente la sentenza emanata nei confronti di un soggetto già defunto al momento della proposizione della domanda, risultando questi privo della capacità di diritto e inidoneo a essere destinatario del vincolo giuridico. La notificazione della citazione effettuata a persona già deceduta è, a sua volta, giuridicamente inesistente, con conseguente insanabile nullità della notifica stessa e di ogni rapporto processuale conseguente.
La Corte richiama sul punto Cass. Sez. 6, ordinanza n. 3033 del 2017 e Cass. Sez. 2, sentenza n. 14360 del 2013, oltre a Cass. Sez. 1, sentenza n. 3726 del 2003, che ribadisce come l’esistenza attuale delle parti costituisca presupposto necessario della vocatio in ius, con la conseguenza che l’inesistenza del soggetto evocato impedisce l’instaurarsi del rapporto contenzioso.
La domanda della Procura di declaratoria di cessazione della materia del contendere non può quindi trovare accoglimento, poiché presuppone un rapporto processuale validamente instaurato. Il giudice, previa revoca del decreto precedentemente emesso, dichiara inammissibile il ricorso, nulla disponendo per le spese.
Nota della Redazione
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