Penalità di mora inapplicabili se l’amministrazione ottempera prima dell’udienza (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 60 del 20.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le penalità di mora previste dall’art. 218, comma 4, lett. d), c.g.c. presuppongono un’inottemperanza al giudicato che perduri al momento della decisione del giudice dell’ottemperanza. Esse costituiscono uno strumento di coazione indiretta, non applicabile con effetto retroattivo per gli inadempimenti anteriori. Se l’amministrazione esegue la sentenza prima dell’udienza di discussione, viene meno il presupposto logico della misura e la domanda di condanna deve essere rigettata, con declaratoria di cessazione della materia del contendere sulle richieste esecutive. La liquidazione delle spese segue la valutazione complessiva della vicenda e del comportamento processuale delle parti.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto da questa Sezione, con la sentenza n. 87/2024, il riconoscimento del diritto all’indennità di prima e seconda integrazione in sostituzione del secondo e terzo accompagnatore militare, oltre all’assegno accessorio spettante ai titolari di pensione privilegiata. La sentenza era stata notificata all’INPS il 5 dicembre 2024, ma l’Istituto non aveva provveduto. Decorsi i centoventi giorni, il ricorrente aveva inoltrato diffida in data 6 giugno 2025, rimasta senza esito satisfattivo.
Con ricorso notificato il 17 giugno 2025 e depositato il 1° luglio 2025, il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’inottemperanza, l’ordine di piena esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna dell’Istituto al pagamento delle penalità di mora ex art. 218, comma 4, lett. d), c.g.c., oltre alle spese. L’INPS, costituendosi, ha dedotto di avere integralmente eseguito la sentenza, rappresentando la complessità delle operazioni e chiedendo la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha anzitutto rilevato che l’Istituto ha provveduto a liquidare le somme dovute e che sul punto non residuano ulteriori richieste della parte attrice. Sussistono pertanto i presupposti per dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere in relazione alle domande di esecuzione del giudicato e di nomina del commissario.
Diversa è la sorte della domanda di penalità di mora. La Corte ha ricostruito la funzione dell’istituto, qualificandolo come strumento di coazione indiretta che si affianca, in termini di completamento e cumulo, alla tecnica surrogatoria propria del giudizio di ottemperanza, richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15.
Il presupposto necessario dell’astreinte risiede in un’inottemperanza che risulti perdurante al momento della decisione. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la misura non opera con effetto retroattivo, decorrendo dalla comunicazione o notificazione del provvedimento che reca l’ordine di pagamento, e non è comminabile per gli inadempimenti pregressi (Cons. Stato, sez. IV, 28/10/2019, n. 7362; Cons. Stato, sez. III, 20/04/2021, n. 3181).
In ambito contabile, dopo aver precisato che non è prevista l’automatica determinazione dell’astreinte e che il giudice dispone di ampio potere discrezionale di valutazione equitativa, si è affermato che l’insediamento del commissario ad acta senza soluzione di continuità rispetto alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione rende priva di concreta utilità la condanna al pagamento di un importo dissuasivo, perché l’adempimento è già assicurato dalla piena tutela giurisdizionale (C.d.c., Sez. Giur. Campania, sent. n. 284/2022). Si è inoltre confermato che la condanna presuppone il perdurare del ritardo e che l’avvenuto adempimento fa venir meno il presupposto logico della misura (C.d.c., Sez. Giur. Calabria, sent. n. 313/2021).
Nella fattispecie, l’ottemperanza è stata posta in essere prima dell’udienza fissata per la discussione, con la conseguenza che la misura richiesta è inapplicabile. Quanto alle spese, valutata la complessiva evoluzione della vicenda, il comportamento processuale delle parti e il tenore della decisione, che non comporta alcuna delibazione nel merito e non accoglie la domanda sulle penalità, il giudice ha disposto la compensazione. Il ricorso è stato quindi definito con la declaratoria di cessazione della materia del contendere e il rigetto della domanda di condanna dell’INPS.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.