Controllo Corte dei conti su aggregazione societaria per servizio rifiuti (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 215 del 24.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di società a partecipazione pubblica, la funzione di controllo attribuita alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, come novellato dalla legge n. 118/2022, riguarda i soli momenti in cui l’amministrazione assume per la prima volta la qualità di socio, ossia la costituzione di una società e l’acquisto di partecipazioni. Ne resta esclusa la fusione per incorporazione, in cui la posizione del socio non subisce modifiche sostanziali assimilabili all’acquisizione di nuovi titoli. L’operazione che, in una prima fase, si articoli in un conferimento di quote con aumento di capitale e assunzione di partecipazioni dirette e indirette ricade invece nel perimetro del controllo, perché all’esito gli enti acquistano la qualità di soci di nuove società. Spetta pertanto alla Sezione regionale valutare la conformità dell’atto deliberativo ai parametri motivazionali e ai vincoli tipologici e finalistici del TUSP.

Il Fatto

Il Comune di Sedico ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui ha approvato una complessa operazione di aggregazione societaria diretta all’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino della Provincia di Belluno alla costituenda holding Bellunum s.r.l. Il servizio era gestito da quattro società pubbliche, destinate a confluire in un unico soggetto gestore: una capogruppo industriale e tre società controllate, in vista di una successiva fusione per incorporazione.

L’operazione traeva origine dalla deliberazione dell’Assemblea di Bacino, che aveva approvato l’affidamento in house providing attraverso un processo di aggregazione dei gestori e di razionalizzazione dei costi. Il Comune, già socio di una delle società, ha sottoposto l’atto al controllo preventivo della Corte dei conti, chiedendo la valutazione di conformità ai parametri dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla ricostruzione della nuova funzione di controllo delineata dalle Sezioni riunite n. 16/QMIG/2022, che l’hanno collocata nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente e la fase privatistica di attuazione mediante gli strumenti del diritto societario. Quanto ai parametri, la Corte verifica che l’atto contenga l’analitica motivazione su necessità della società, ragioni e finalità della scelta, convenienza economica, sostenibilità finanziaria e compatibilità con la disciplina europea degli aiuti di Stato.

Il passaggio centrale riguarda l’ambito oggettivo del controllo. Le Sezioni riunite n. 19/SSRRCO/QMIG/2022 avevano escluso la fusione per incorporazione dal novero degli atti da sottoporre a scrutinio, perché per i soci non si determina alcuna modifica sostanziale della partecipazione assimilabile all’acquisizione di nuove azioni. La Sezione osserva però che la fattispecie esaminata, pur afferendo a un’operazione societaria straordinaria, ricade tra le ipotesi di controllo: all’esito dell’operazione ciascun ente acquista la qualità di socio in nuove società, mediante partecipazione diretta nella capogruppo o indiretta nelle controllate, senza che in questa fase sia ravvisabile la fusione per incorporazione. Il Comune deterrà la partecipazione diretta in Bellunum s.r.l. e quella indiretta nelle altre tre società, tutte soggette a controllo analogo.

Sul piano dei requisiti, la Corte ritiene rispettati i vincoli tipologici e finalistici degli artt. 3 e 4 TUSP, trattandosi di società a responsabilità limitata operanti nella produzione di un servizio di interesse generale. L’atto risulta adottato con le modalità dell’art. 7, comma 1, lett. c), TUSP. Quanto alla sostenibilità finanziaria, la delibera dà atto del piano economico finanziario della holding e dei piani quinquennali delle singole società, escludendo futuri interventi sul capitale e riflessi sulla situazione economico-finanziaria dell’ente; resta in capo all’Ente il compito di monitorare l’evolversi della situazione economica delle società.

La convenienza economica è desunta dallo studio commissionato ad Utilitatis s.r.l. e dall’analisi di benchmark svolta dal Consiglio di Bacino, che confermano la convenienza dell’affidamento in house. La compatibilità con la disciplina europea è argomentata rilevando che l’operazione non prevede interventi finanziari dei soci, ma solo un conferimento in natura in un ambito territoriale ottimale per il quale le disposizioni nazionali prevedono un solo soggetto gestore. La Sezione conclude pertanto per l’insussistenza di elementi ostativi alla partecipazione e all’assunzione della qualità di socio da parte del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *