Riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e sindacato del giudice contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 222 del 18.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità pensionistica, il giudice contabile non è vincolato al giudizio del Comitato di Verifica per le cause di servizio, ma è titolare del potere-dovere di sindacare l’accertamento del requisito sanitario mediante gli ordinari strumenti istruttori, ivi compresa la consulenza tecnica d’ufficio. Ove il parere del perito, fondato su attendibili elementi di fatto e su un supporto medico-scientifico adeguatamente motivato, confermi l’origine non lavorativa delle infermità, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e del conseguente trattamento pensionistico privilegiato va negato. L’accoglimento del ricorso presuppone la prova positiva della derivazione causale dalle condizioni di servizio, non essendo sufficiente la sola allegazione della patologia denunciata.
Il Fatto
Il ricorrente, ex militare dell’Arma dei Carabinieri in congedo per infermità, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per una serie di patologie (rinofaringite catarrale cronica, spondiloartrosi cervicale con discopatie multiple, ipoacusia neuro-sensoriale bilaterale e ipertensione arteriosa), oltre al trattamento pensionistico ordinario privilegiato.
La Commissione medica ospedaliera aveva espresso un giudizio complessivo di riduzione dell’abilità, ma il Comitato di Verifica per le cause di servizio aveva qualificato le infermità come non dipendenti da causa di servizio; di conseguenza l’Arma aveva rigettato la domanda, decisione confermata dal ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il ricorrente ha quindi adito il giudice contabile, deducendo l’illogicità del giudizio del Comitato, che avrebbe trascurato le condizioni lavorative del dipendente attribuendo le patologie a fattori endogeni.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, l’Arma ha eccepito il difetto di giurisdizione, la violazione del ne bis in idem e la carenza di legittimazione passiva. Tali eccezioni sono state respinte con la sentenza parziale/ordinanza n. 122 del 23.2.2023, alla cui motivazione la Corte rinvia ai sensi dell’art. 17 delle norme di attuazione del c.g.c. In quella sede, ravvisata la necessità di accertare il requisito sanitario, il giudice aveva affidato all’Asl di Salerno un incarico peritale.
Il perito, in risposta ai quesiti, ha concluso concordando con il Comitato, ossia per la non dipendenza delle patologie da causa di servizio. In particolare ha rilevato l’assenza agli atti di documentazione afferente alla faringite cronica, alla spondiloartrosi e all’ipertensione arteriosa; l’assenza di terapia farmacologica per le medesime patologie; l’assenza di riscontri di disfunzioni cardiovascolari o limitazioni dell’articolarità della colonna e del distretto cervicale; e, infine, che gli esami audiometrici non hanno evidenziato ipoacusia bilaterale da rumore.
La Corte ha ritenuto il parere fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche e su un supporto medico-scientifico adeguatamente motivato, nonché coerente con le premesse in fatto ivi richiamate. Su queste basi, il giudice ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’invocata dipendenza da causa di servizio e ha respinto il ricorso, assorbendo ogni altra ragione.
Il principio operativo è che la verifica del nesso causale tra infermità e servizio richiede un accertamento probatorio positivo, che il ricorrente non ha fornito. Il parere peritale, coerente e motivato, prevale sulle mere allegazioni difensive di parte, che ne avevano denunciato l’erroneità senza offrire elementi di segno contrario. Quanto alle spese, esse seguono la soccombenza e sono state liquidate come in dispositivo, a carico del ricorrente e in favore del Ministero della Difesa e dell’Inps.
Nota della Redazione
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