Omessa comunicazione delle misure cautelari del convivente e danno erariale per indebito Reddito di Cittadinanza (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 138 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La percezione del Reddito di Cittadinanza, ottenuta mediante dichiarazioni sostitutive uniche non veritiere per omessa comunicazione dei periodi in cui il convivente risultava sottoposto a misure cautelari personali, integra gli estremi del danno erariale in favore dell’ente erogante. L’obbligo di comunicazione discende direttamente dall’art. 7 del d.l. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019, ed è sanzionato con la revoca del beneficio con efficacia retroattiva e con l’obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito. La condotta omissiva del beneficiario, consapevole delle circostanze non dichiarate e dell’idoneità delle stesse a determinare l’indebita erogazione, è caratterizzata da dolo. Il danno risarcibile è pari alla differenza tra quanto erogato e quanto sarebbe spettato applicando la riduzione della scala di equivalenza prevista dall’art. 3, comma 13, del medesimo decreto-legge.
Il Fatto
La Procura Regionale per l’Emilia-Romagna citava in giudizio una donna per sentirla condannare al risarcimento del danno erariale in favore dell’INPS, pari a € 4.728,83, per aver indebitamente percepito il Reddito di Cittadinanza nel periodo 2020-2021. La convenuta, beneficiaria della misura, aveva omesso di comunicare, nelle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini del riconoscimento del beneficio, i periodi in cui il convivente risultava colpito da misure cautelari personali.
Tale omissione, emersa dagli accertamenti della Guardia di Finanza, aveva indotto in errore gli uffici INPS che avevano riconosciuto la provvidenza in misura superiore al dovuto. La convenuta, regolarmente citata, non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato la contumacia della convenuta, ai sensi dell’art. 93 d.lgs. n. 174/2016, essendo stata la notifica dell’atto di citazione eseguita regolarmente ai sensi dell’art. 140 c.p.c., senza che la stessa avesse provveduto alla costituzione in giudizio.
Nel merito, i giudici hanno ritenuto sussistente la giurisdizione contabile, richiamando il precedente delle Sez. II App. n. 468/2022. La Corte ha accertato che il riconoscimento della misura di sostegno non era supportato dai corretti presupposti normativi, in quanto la convenuta aveva violato il disposto dell’art. 7 d.l. n. 4/2019, che impone la comunicazione delle informazioni rilevanti ai fini del diritto e della misura della provvidenza, incluse le misure cautelari personali applicate ai componenti del nucleo familiare.
Quanto all’elemento psicologico, il Collegio ha ritenuto provato il dolo della convenuta, essendo la stessa certamente a conoscenza delle misure cautelari che interessavano il convivente e risultando l’obbligo di comunicazione dalla stessa modulistica utilizzata. L’efficacia causale dell’omissione rispetto all’evento di danno è stata ritenuta incontrovertibile, poiché proprio l’omessa indicazione aveva indotto gli uffici INPS a riconoscere indebitamente la provvidenza economica in misura superiore a quella spettante.
La quantificazione del danno, determinata dalla Procura in € 4.728,83, è stata ritenuta corretta in quanto corrispondente alla parte di provvidenza erogata in più rispetto a quanto sarebbe spettato alla luce della riduzione della scala di equivalenza prevista dall’art. 3, comma 13, d.l. n. 4/2019. La Corte ha pertanto condannato la convenuta al pagamento dell’importo in favore dell’INPS, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nonché alle spese di giudizio liquidate in € 78,10.
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Nota della Redazione
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