Controllo Corte conti su Anas: concessione autostradale e valorizzazione in bilancio (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 143 del 04.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La proroga della concessione autostradale oltre la scadenza naturale, subordinata al perfezionamento di una convenzione unica, non può desumersi dal mero avvio della procedura di rinnovo del contratto di programma. Il riconoscimento di un diritto speciale o esclusivo, in deroga all’obbligo di gara a tutela della concorrenza di matrice eurounitaria, esige una investitura formale e non può avvenire in via implicita. Ne consegue che la valorizzazione in bilancio dei ricavi della concessione fino al 2052, fondata sullo IAS 38, difetta del requisito di probabilità quando manchi un progetto concreto idoneo a concretizzare i presupposti della proroga con atto formale. Il controllo della Corte dei conti non si sostituisce agli organi societari, ma segnala ai Ministeri vigilanti l’incertezza che altera gli equilibri finanziari presenti e futuri.

Il Fatto

La Sezione del controllo sugli enti riferisce al Parlamento il risultato del controllo sulla gestione finanziaria di Anas S.p.A. per l’esercizio 2023, società controllata dal Gruppo Ferrovie dello Stato e qualificata dalla giurisprudenza di legittimità come società legale a natura sostanzialmente pubblica.

Al centro delle osservazioni vi è il rapporto concessorio con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La società ritiene estendibile la durata della concessione dal 2032 al 2052, valorizzando in bilancio i relativi ricavi per l’intero arco temporale. La questione non è inedita: la Corte l’ha già posta nelle relazioni dal 2018 al 2022.

La Motivazione della Corte

Il collegio muove dai commi 1018 e 1019 della legge n. 296 del 2006, che subordinano la proroga al perfezionamento di una convenzione unica. Di tale percorso attuativo non vi è allo stato alcuna traccia. Il riconoscimento del diritto esclusivo, essendo deroga all’obbligo di gara tutelato dalla direttiva concessioni del 2014, non tollera forme implicite: richiede una investitura formale, come ribadito dall’Avvocatura dello Stato nei pareri del 2021.

La Corte esamina gli argomenti societari. L’approvazione del contratto di programma 2021-2025 e le osservazioni della nota congiunta Dipe-Mef non costituiscono fattori sintomatici sufficienti. Nella delibera CiPESS n. 6 del 21 marzo 2024, che approva lo schema di contratto, le problematiche sulla natura giuridica della società e sulla maggiore durata della concessione figurano solo nel preambolo: manca nel dispositivo ogni elemento che colleghi la sottoscrizione del contratto alla probabilità della proroga.

Il ragionamento investe il merito contabile. La valutazione di probabilità richiesta dallo IAS 38, invocato per convalidare la posta in bilancio, non può prescindere da un progetto concreto che si concluda con un atto formale di proroga, coerente con il quadro normativo eurounitario. Il tempo trascorso aggrava il deficit probatorio.

Il collegio formula inoltre rilievi sulla tempistica e sulla trasparenza. Segnala l’intempestività di un contratto di programma 2021-2025 approvato a scadenza ormai prossima, che snatura la funzione di atto di pianificazione. Rileva l’estraneità al tema delle questioni sulla natura giuridica della società e la mancata concreta attuazione del sistema di separazione contabile previsto dal d.l. n. 121 del 2021, elemento determinante per distinguere l’attività concessoria in esclusiva da quella di mercato. Questi rilievi erano già stati mossi dal magistrato delegato in sede di approvazione del bilancio 2023 e ribaditi con nota del 24 luglio 2024.

Sul sistema di incentivazione del management, la Corte osserva che un meccanismo premiante operante pur in presenza di un rilevante passivo di bilancio non appare coerente con i principi di efficienza. Analoghe perplessità riguardano la sottrazione volontaria della società alla normativa anticorruzione, nonostante l’esposizione a condotte corruttive e di turbativa delle gare.

Il bilancio 2023 chiude con una perdita di 162.725 mila euro. La Corte richiama l’attenzione dei Ministeri vigilanti affinché l’incertezza sulla concessione venga superata in tempo ragionevole con correttivi formali idonei a giustificare la valorizzazione della posta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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