Contributi agricoli indebiti e risoluzione della vendita con patto di riservato dominio (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 181 del 24.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi comunitari a sostegno dell’agricoltura, il requisito della disponibilità giuridica dei terreni, fondata su un titolo reale o personale di godimento, non è soddisfatto dalla mera disponibilità materiale dei beni. Quando il titolo sia costituito da una vendita con patto di riservato dominio caducata per inadempimento dell’acquirente, la perdita della disponibilità giuridica dei terreni non retroagisce al momento genetico dell’inadempimento: essa coincide con la pubblicazione della sentenza dichiarativa della risoluzione. Ne consegue che, per la campagna agricola la cui domanda unica sia stata presentata prima di tale pubblicazione, difettano i presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità contabile. Per le campagne successive, l’inserimento nelle domande di particelle sulle quali l’istante non vanta più alcun titolo integra dichiarazione non veritiera e obbliga alla restituzione dell’indebito, con detrazione dei soli recuperi riconducibili all’accertato carattere indebito dei finanziamenti.

Il Fatto

La vicenda trae origine da una compravendita stipulata nel 2005 tra un privato e l’ISMEA, avente a oggetto un fondo agricolo di oltre sessanta ettari, con patto di riservato dominio e clausola risolutiva espressa operante al mancato pagamento di due rate annuali del prezzo. A seguito dell’inadempimento dell’acquirente, il Tribunale adito dichiarava la risoluzione del contratto con sentenza del 16 luglio 2018, comunicata all’interessato il 28 agosto 2018.

Nel triennio 2018-2020 l’acquirente presentava le domande uniche di pagamento per il sostegno all’agricoltura, inserendo nel fascicolo aziendale le particelle ormai rientrate nel patrimonio dell’ISMEA. L’AGEA erogava contributi per complessivi euro 42.994,22. La Procura regionale, sulla base di una segnalazione della Guardia di Finanza, conveniva in giudizio il percettore per il risarcimento del danno erariale; il convenuto non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo applicabile ratione temporis. Per le campagne agricole a partire dal 2015 trova applicazione il Reg. UE 1307/2013, integrato dai regolamenti delegato ed esecutivo. Il sistema parametra gli aiuti all’estensione della superficie aziendale, che deve ricomprendere terreni dei quali l’istante dispone sulla base di titoli giuridici comprovanti un diritto reale o personale di godimento, restando irrilevante la mera disponibilità materiale dei beni. La necessità di dare certezza alla consistenza aziendale ispira la disciplina integrativa nazionale.

Sul piano delle conseguenze, rilevano l’art. 19, comma 2, Reg. 640/2014, che esclude l’aiuto in caso di sovradichiarazione superiore al 20% della superficie determinata, nonché la clausola di elusione dell’art. 60 Reg. UE 1306/2013, che vieta i benefici ottenuti creando artificialmente le condizioni richieste. Sul versante interno operano l’art. 75 d.P.R. n. 445/2000, che prevede la decadenza dai benefici in caso di dichiarazione non veritiera, e l’art. 3, comma 1, legge n. 898/1986, che impone la restituzione dell’indebito per chi consegue aiuti mediante esposizione di dati falsi.

La Corte distingue poi la campagna 2018 da quelle successive. La domanda relativa al 2018 era stata inoltrata il 15 giugno 2018, anteriormente alla pubblicazione della sentenza dichiarativa della risoluzione. Sebbene la pronuncia accertativa dell’inadempimento abbia natura dichiarativa rispetto alla clausola risolutiva espressa, il Collegio ritiene che la definitiva caducazione del titolo sulla disponibilità giuridica dei terreni coincida comunque con la pubblicazione della decisione. L’interessato, inoltre, ha acquistato consapevolezza della perdita della titolarità solo con la comunicazione del 28 agosto 2018, successiva alla presentazione della domanda. Per l’annualità 2018 difettano dunque i presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità contabile.

Quanto al 2019 e al 2020, le schede di validazione attestano l’inserimento delle particelle oggetto della vendita risolta per una superficie dichiarata come condotta superiore ai sessanta ettari, a fronte di superfici aziendali dichiarate inferiori a ottanta ettari. Tali dichiarazioni risultano non veritiere e ampiamente superiori alla soglia di rilevanza comunitaria, rese nella piena consapevolezza dell’avvenuta risoluzione. Il convenuto deve pertanto rispondere del danno erariale relativo alle due campagne, con detrazione dei soli recuperi conseguenti all’accertato carattere indebito dei finanziamenti, non di quelli effettuati per altre cause, trattandosi di erogazioni che hanno comunque incrementato il patrimonio del percettore. La condanna è liquidata in euro 29.602,44, oltre rivalutazione e interessi legali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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