Obbligo di riversamento dei compensi al solo caso di incompatibilità relativa (Corte dei Conti Sez. I App. n. 41 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale con la sentenza n. 1/2025/QM/Proc, del 22 gennaio 2025, vincola tutte le sezioni, incluse quelle di appello, ed è applicabile anche d’ufficio ai giudizi pendenti. L’obbligo di riversamento del compenso dovuto per le prestazioni extraprofessionali, previsto dai commi 7 e 7-bis dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, concerne le sole situazioni di incompatibilità relativa, ossia gli incarichi in astratto autorizzabili ma in concreto svolti in assenza di autorizzazione. Per gli incarichi radicalmente incompatibili, perché non autorizzabili, resta ferma la risarcibilità delle conseguenze patrimoniali negative per l’erario derivanti dalla violazione del dovere di esclusiva, ma non il riversamento del compenso percepito.
Il Fatto
Un appuntato scelto del Comando Regione Carabinieri Forestale, socio di maggioranza di un’autoscuola, era stato condannato in primo grado dalla Sezione giurisdizionale regionale per l’Abruzzo al pagamento, in favore dell’Amministrazione di appartenenza, della complessiva somma di € 33.337,21. La pronuncia si fondava su tre poste: un danno da mancata entrata di € 17.761,70, pari al compenso asseritamente percepito per l’attività di istruttore di guida; € 1.125,51 per retribuzioni indebitamente percepite; € 14.450,00 per danno all’immagine.
La vicenda traeva origine da un esposto anonimo e da una delega alla Guardia di finanza. Il militare impugnava la decisione, deducendo l’avvenuta autorizzazione allo svolgimento dell’attività e l’insussistenza di ogni pregiudizio, anche alla luce dell’archiviazione disposta in sede penale. La Procura generale concludeva per la conferma della condanna.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta congiuntamente i due motivi di gravame per la loro connessione logico-giuridica. Il nodo centrale è il danno da mancata entrata di € 17.761,70, che la prima sentenza aveva ricondotto all’omesso riversamento dei compensi per un’attività ritenuta non autorizzabile perché assolutamente incompatibile con le esigenze di servizio.
La Sezione osserva che tale ricostruzione seguiva l’orientamento allora prevalente della giurisprudenza contabile. Tuttavia, nelle more del giudizio è intervenuto il principio di diritto delle Sezioni riunite n. 1/2025/QM/Proc, secondo cui l’obbligo restitutorio riguarda i soli casi di incompatibilità relativa. Per gli incarichi radicalmente incompatibili il legislatore appresta altre e più gravi sanzioni, quali la diffida alla cessazione dell’attività e la decadenza dall’impiego ex art. 63 del d.P.R. n. 3/1957, oltre alla risarcibilità del pregiudizio patrimoniale riferibile alla violazione del dovere di esclusiva.
Poiché l’attività in esame era stata qualificata come assolutamente incompatibile, il Collegio esclude la configurabilità della responsabilità erariale da omesso riversamento. Richiamando l’art. 117 c.g.c., il giudice di appello che non condivida il principio delle Sezioni riunite deve rimettere a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione dell’impugnazione. Nella specie il Collegio non ravvisa i presupposti di un motivato dissenso, non emergendo alcun quid novi, e conferma la sostenibilità del principio: assolve quindi l’appellante dalla posta di € 17.761,70.
Quanto alle retribuzioni indebitamente percepite, la Sezione ritiene superata la tesi della sovrapposizione tra orari di servizio e lezioni di guida. La nota del Comandante regionale del 5 ottobre 2022 esclude la possibilità di allontanarsi dalla postazione di vigilanza, presidiata da un solo militare per turno, con assenza immediatamente percepibile. Le sommarie informazioni degli allievi non offrono riscontro: nessuno ha riconosciuto l’appellante come proprio istruttore nelle date contestate. L’amministratrice e la dipendente dell’autoscuola hanno ammesso possibili errori di inserimento dei nominativi degli istruttori nell’applicativo “Il Portale dell’automobilista”. Esclusa la falsa attestazione della presenza in servizio, viene meno anche il danno all’immagine, non integrata la fattispecie dei commi 3-bis e 3-quater dell’art. 55-quater e dei commi 1 e 2 dell’art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001.
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Nota della Redazione
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