Prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici e decorrenza dalla diffida (Corte dei Conti Sez. I App. n. 179 del 14.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riliquidazione del trattamento pensionistico ai sensi dell’art. 54 d.p.r. n. 1092/1973, la prescrizione quinquennale dei ratei arretrati decorre dalla diffida con cui il pensionatoinvita l’ente a riliquidare la pensione, e non dalla notifica del provvedimento di riliquidazione della pensione definitiva. L’art. 2935 cod. civ. va letto in coerenza con la natura di credito periodicodel trattamento previdenziale: la possibilità di far valere il diritto sorge con la richiesta del titolare, non con l’atto dell’amministrazione. Il giudice d’appello, in applicazione del precedente conforme, dichiara pertanto la prescrizione delle maggiori somme maturate anteriori al quinquennio dalla diffida.
Il Fatto
L’INPS propone appello avverso la sentenza n. 182/2023 resa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, con cui il giudice di primo grado, in composizione monocratica e in funzione di giudice delle pensioni, ha riconosciuto il diritto di un ex militare al beneficio di cui all’art. 54 d.p.r. n. 1092/1973. L’appellato vantava, alla data del 31.12.1995, un’anzianità contributiva di sedici anni e cinque mesi.
Il primo giudice non ha dichiarato la prescrizione quinquennale dei ratei anteriori al dicembre 2016, in asserita violazione degli artt. 2 r.d.l. n. 295/1939 e 2948 cod. civ. L’INPS chiede la parziale riforma della decisione e il riconoscimento del diritto solo a far data dalla diffida notificata dal pensionato nel dicembre 2021.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello accoglie il gravame. La questione giuridica attiene al momento di decorrenza della prescrizione quinquennale dei ratei arretrati conseguenti alla riliquidazione del trattamento pensionistico.
L’appellato aveva sostenuto, richiamando l’art. 2935 cod. civ., che la prescrizione inizia a decorrere solo dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, individuato nella data di notifica del provvedimento di riliquidazione della pensione definitiva, adottato il 14.8.2020.
Il Collegio disattende tale tesi e, in ossequio ai principi di sinteticità degli atti del giudice richiamati dall’art. 5, comma 2, c.g.c., opera integrale rimando alla pronuncia di questa stessa Sezione n. 94/2023, adesiva alla tesi dell’ente in un caso analogo. L’indirizzo è confermato anche da C. conti, Sez. II App., sent. n. 219/2024.
In punto di fatto non vi è contestazione: solo con l’istanza del dicembre 2021 l’appellato diffuse l’ente a riliquidare il trattamento con la rivalutazione contributiva. In applicazione del richiamato indirizzo, il primo giudice ha errato nel disattendere l’eccepita prescrizione quinquennale dei ratei anteriori al dicembre 2016.
Il gravame è pertanto accolto: la sentenza impugnata è riformata in parte qua, con declaratoria della prescrizione delle maggiori somme afferenti al periodo antecedente il dicembre 2016 e individuazione della decorrenza del beneficio dal rateo pensionistico del dicembre 2021, oltre accessori di legge. La condanna alle spese segue la soccombenza, liquidate in € 1.500,00 onnicomprensive in favore dell’appellante.
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Nota della Redazione
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