Inammissibile il parere su introiti autovelox di funzione trasferita all’Unione (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 133 del 04.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere rivolta alla Sezione regionale di controllo che non renda oggettivamente enucleabile un quesito è inammissibile sotto il profilo oggettivo, pur vertendo in materia di contabilità pubblica. Il trasferimento di funzioni dal Comune all’Unione, quando obbligatorio per legge in ragione delle dimensioni dell’ente, non può restare lettera morta: ad esso deve seguire il conferimento di adeguate risorse umane e strumentali per l’esercizio concreto delle funzioni trasferite. Ne consegue che gli introiti derivanti dalle sanzioni per violazioni dei limiti massimi di velocità accertate mediante autovelox spettano all’ente titolare della funzione, secondo il principio di territorialità dell’accertamento.
Il Fatto
Il Comune istante, aderente fin dal 2011 a un’Unione di comuni, rappresenta che i comuni associati hanno continuato a esercitare singolarmente le funzioni trasferite all’Unione, senza revocare i provvedimenti di conferimento. In particolare, un comune avrebbe installato autonomamente su strada statale un autovelox, incassando proventi per violazioni dei limiti di velocità.
Il Sindaco chiede alla Sezione regionale di controllo un parere sulla competenza a incassare tali somme, sostenendo che i comuni avrebbero agito in carenza di potere. L’apparecchiatura è stata poi disinstallata con provvedimento del Prefetto.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Sezione verifica l’ammissibilità della richiesta. Sotto il profilo soggettivo essa è ammissibile, essendo formulata e sottoscritta digitalmente dal Sindaco, in linea con i principi espressi dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 11/2020/QMIG.
Quanto al profilo oggettivo, la Corte richiama la nozione di contabilità pubblica elaborata dalle Sezioni Riunite nella deliberazione n. 54/CONTR/2010: essa coincide con il sistema di norme e principi che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale degli enti pubblici. La nozione va intesa in senso dinamico e non circoscritta alla sola tenuta delle scritture contabili.
Il quesito riguarda la materia delle Unioni di comuni disciplinata dall’art. 32 del d.lgs. n. 267/2000, il cui obiettivo è l’esercizio associato di funzioni e servizi. Per i comuni fino a 5.000 abitanti l’esercizio associato delle funzioni fondamentali è obbligatorio. La Corte richiama la sentenza n. 33/2019 della Corte costituzionale, che ha dichiarato non conforme al dettato costituzionale la disposizione sull’obbligo di gestione associata nella parte in cui non prevede la possibilità di dimostrare l’insussistenza delle condizioni per conseguire economie di scala.
Nel merito, la Sezione rileva che, per il combinato disposto dell’art. 32, quinto e settimo comma, del TUEL, all’Unione sono conferite le risorse umane e strumentali e competono gli introiti derivanti da tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati. Il trasferimento di funzioni non può quindi restare privo di attuazione concreta.
Tuttavia, il caso rappresentato non consente di enucleare un quesito e non può formare oggetto di parere. Solo convertendo in termini funzionali la prospettazione emerge il punto della corretta competenza sugli introiti legati alla funzione di Polizia Locale. La Sezione richiama il principio di territorialità dell’accertamento e richiama la ripartizione degli introiti ex artt. 142, comma 12-bis, e 208 cod. strada, tra ente proprietario della strada ed ente da cui dipende l’organo accertatore. La richiesta è pertanto dichiarata inammissibile oggettivamente.
Nota della Redazione
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