Rinuncia agli atti: natura processuale e compensazione delle spese (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 139 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di rinunciare alle “proprie domande”, priva di formule inequivoche quali la “rinuncia al diritto azionato”, deve essere qualificata come rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi dell’art. 110 c.g.c., e non come rinuncia all’azione. Tale qualificazione si desume dal tenore letterale dell’atto, dal riferimento alle pretese processuali, dall’accettazione della controparte e dalla previsione della compensazione delle spese, elementi tutti tipici della definizione concordata del giudizio. La declaratoria di estinzione per rinuncia agli atti comporta, ex art. 110, comma 7, c.g.c., l’assenza di qualsiasi statuizione sulle spese, con effetto esteso all’intero processo, ivi compreso il grado di appello rimesso al giudice del rinvio.
Il Fatto
La ricorrente, dopo l’annullamento della sentenza di primo grado da parte della Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, aveva riassunto il giudizio dinanzi al giudice di primo grado per ottenere la rideterminazione della pensione ai superstiti. Nel corso del giudizio di rinvio, il giudice aveva invitato le parti a valutare una definizione concordata della vertenza. In data 4 maggio 2026, la ricorrente depositava una nota dichiarando la propria disponibilità a definire la controversia “rinunciando alle proprie domande, a spese compensate”, atteso che i ratei di contitolarità dei figli erano stati corrisposti solo in corso di causa. L’INPS accettava la rinuncia e la compensazione integrale delle spese.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha preliminarmente qualificato l’atto di rinuncia, distinguendo tra rinuncia all’azione e rinuncia agli atti del giudizio. Ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità (Cass. civ., Sez. III, n. 23749 del 2011; Sez. I, n. 18255 del 2004), secondo cui la rinuncia all’azione non richiede forme particolari né accettazione della controparte e determina una decisione di merito equiparabile al rigetto. Diversamente, la rinuncia agli atti, disciplinata dall’art. 110 c.g.c., ha natura processuale, richiede l’accettazione e comporta l’estinzione del giudizio senza incidere sul diritto sostanziale.
Il giudice ha fondato la qualificazione su molteplici elementi. Sul piano letterale, la formula “rinunciando alle proprie domande” attiene alle pretese fatte valere nel processo e non implica la dismissione del diritto sostanziale; una volontà diversa avrebbe richiesto espressioni inequivoche. Il contesto, con il riferimento alla definizione della vertenza “a spese compensate”, evidenzia la volontà di porre termine al giudizio. L’accettazione espressa dall’INPS risulterebbe priva di rilevanza ove si trattasse di rinuncia all’azione. La previsione della compensazione integrale delle spese è infine tipica della definizione concordata, mentre sarebbe incompatibile con una pronuncia di rigetto.
Con riguardo alle spese, il giudice ha rilevato che la Sezione d’Appello, nel disporre il rinvio, aveva rimesso al giudice anche la pronuncia sulle spese del grado di impugnazione. Tuttavia, la declaratoria di estinzione per rinuncia agli atti comporta, ai sensi dell’art. 110, comma 7, c.g.c., l’assenza di qualsiasi statuizione sulle spese. Tale conclusione risulta coerente con la volontà concorde delle parti, che avevano convenuto la compensazione integrale.
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Nota della Redazione
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