Controllo sulla gestione finanziaria di società in house del Ministero della cultura (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 105 del 15.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti riferisce al Parlamento, ai sensi dell’art. 100, secondo comma, della Costituzione e dell’art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di una società in house a totale partecipazione pubblica. Il controllo si estende alla verifica dell’equilibrio economico-finanziario, dell’attività negoziale e della gestione del personale, con particolare attenzione all’incremento dei costi del lavoro dipendente e del lavoro in somministrazione. Assume rilievo il principio secondo cui la qualificazione di diritto come centrale di committenza e l’affidamento in house di funzioni ordinarie non esonera il socio pubblico dalla verifica dei fabbisogni professionali propri della struttura ministeriale. La mera detenzione di fondi destinati a progetti non rendicontati impone al soggetto vigilante e al Mef interventi di ricognizione e chiusura.

Il Fatto

La società in house del Ministero della cultura, che ne detiene l’intero capitale, svolge prevalentemente per il Dicastero attività di gestione, valorizzazione e tutela dei beni culturali, nonché di supporto tecnico, amministrativo e contabile. La Corte dei conti ha esaminato il bilancio dell’esercizio 2022, le relazioni degli organi di amministrazione e di controllo e la gestione dei contratti di servizio con le articolazioni ministeriali.

Il controllo riguarda l’organico, il costo del personale, l’attività negoziale, l’utilizzo dei fondi per i progetti finanziati da terzi e la gestione delle disponibilità liquide. La questione centrale è la tenuta degli equilibri gestionali a fronte di una crescita rilevante delle commesse e dei conseguenti costi.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto il quadro normativo. La società è soggetta alla disciplina del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, con particolare riguardo all’art. 19, commi 2 e 5, che impone criteri di trasparenza, pubblicità e imparzialità nel reclutamento e il contenimento della spesa. La legge 6 agosto 2021, n. 113, nell’autorizzare il Ministero ad avvalersi della società per l’attuazione degli interventi PNRR, ha qualificato la stessa di diritto come centrale di committenza e le ha assegnato un contributo annuale fino al 2026.

Sul personale, la Corte rileva che l’organico dei dipendenti a tempo indeterminato e determinato è passato da 1.614 unità a 1.722, con un aumento dei collaboratori e degli interinali del 45,88 per cento. Il costo del personale è cresciuto da 53,4 milioni a 69,9 milioni, con un incremento di circa 16,5 milioni, trainato anche dal ricorso al lavoro interinale, salito a circa 8,3 milioni. La Corte richiama gli organi sociali e l’azionista a un’attenzione specifica, in un’ottica di mantenimento dell’equilibrio di bilancio.

Quanto all’attività negoziale, i costi per affidamenti diretti ex art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016 incidono per circa il 65 per cento sul totale delle acquisizioni, mentre risulta esiguo il ricorso ai sistemi centralizzati Consip e Mepa. La Corte segnala il rischio di discontinuità e dispersione delle conoscenze derivante dal ricorso a società in house per funzioni ordinarie, con possibili ricadute sul principio di buon andamento e sull’autosufficienza della struttura ministeriale.

Sui fondi dei progetti ex-Arcus, la Corte ribadisce che la società è unicamente soggetto pagatore: poiché i beneficiari non hanno rendicontato, le somme restano nelle giacenze liquide, che al 31 dicembre 2022 ammontano a oltre 83 milioni. Da qui l’invito al Ministero vigilante e al Mef a una ricognizione dello stato dei progetti finalizzata alla loro conclusione e chiusura.

In conclusione, il risultato economico dell’esercizio si attesta a 7,4 milioni, in aumento rispetto ai 3,87 milioni del 2021, con un valore della produzione salito a 95,7 milioni e costi a 82,4 milioni. La Corte riferisce il risultato del controllo alle Presidenze delle due Camere ai sensi dell’art. 7 della legge n. 259 del 1958.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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