Controllo gestione finanziaria ente di ricerca: equilibri e regolarità contabile (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 142 del 29.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti pubblici sottoposti a vigilanza si conclude con un giudizio complessivo sugli equilibri di bilancio e sulla regolarità della gestione. In presenza di un avanzo finanziario di competenza e di un avanzo economico positivi, di un patrimonio netto in crescita e di una gestione priva di rilevanti criticità, la Corte esprime un giudizio di sostanziale regolarità. La relazione riferisce al Parlamento il risultato del controllo e, a norma dell’art. 7 della legge n. 259 del 1958, comunica alle Presidenze delle Camere il rendiconto dell’esercizio unitamente alla relazione deliberata. Le irregolarità formali e le incongruenze nella rappresentazione contabile non inficiano il giudizio quando non alterano gli equilibri sostanziali. La mancata pubblicazione del regolamento interno di contabilità costituisce un profilo di criticità da segnalare.

Il Fatto

La Corte dei conti, Sezione del controllo sugli enti, ha esaminato il rendiconto generale dell’esercizio 2022 di un ente pubblico di ricerca a carattere non strumentale, sottoposto al controllo ai sensi dell’art. 2 della legge n. 259 del 1958 e dell’art. 14, secondo comma, del d.lgs. n. 218 del 2016. Il rendiconto, corredato delle relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori, è stato trasmesso alla Corte in adempimento dell’art. 4 della legge n. 259 del 1958.

Il documento contabile è stato approvato dal Consiglio di amministrazione il 28 aprile 2023 e trasmesso al Ministero vigilante, al Ministero dell’economia e alla Corte il 2 maggio 2023. La Corte ha quindi riferito al Parlamento il risultato del controllo, comunicando il rendiconto e la relazione deliberata.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto il contesto normativo dell’ente, riordinato dalla legge n. 153 del 1992 e incluso tra gli enti di ricerca di cui all’art. 8 della legge n. 168 del 1989. L’ente non ha partecipato a progetti finanziati con risorse del PNRR e non detiene partecipazioni societarie, come comunicato al Ministero dell’economia ai sensi dell’art. 17 del d.l. n. 90 del 2014. La Corte rileva un profilo di criticità formale: il regolamento di amministrazione, contabilità e finanza approvato nel 2021 non risulta ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, con la conseguenza che la sua prevista entrata in vigore non si è perfezionata.

Sul piano della gestione contabile, il rendiconto è stato redatto in conformità al d.p.r. n. 97 del 2003 e adeguato ai principi della contabilità armonizzata di cui al d.lgs. n. 91 del 2011, con adozione del piano dei conti integrato previsto dal d.p.r. n. 132 del 2013 secondo le indicazioni del Ministero dell’economia. La Corte segnala che il conto economico riporta impropriamente le voci “entrate correnti” e “uscite correnti”, in quanto l’importo in entrata si riferisce ai soli trasferimenti correnti, mentre dal lato passivo sono evidenziate le componenti dei costi della produzione.

I dati evidenziano un avanzo finanziario di competenza di euro 274.480, in diminuzione del 58,2 per cento rispetto all’esercizio precedente, e un avanzo economico di euro 632.785, in aumento del 6,9 per cento. Il patrimonio netto cresce del 149,4 per cento, attestandosi a euro 1.056.220. L’avanzo di amministrazione disponibile sale a euro 837.324. Le entrate correnti, alimentate dal contributo ordinario del Ministero vigilante e da contributi europei, aumentano del 31,8 per cento.

La Corte esamina poi i residui passivi, pari a euro 2.018.064, con un aumento del 9,2 per cento. Il Collegio dei revisori ha chiesto una verifica dei residui; il riaccertamento ha portato allo stralcio di diverse posizioni per assenza del requisito giuridico dell’obbligazione. Le partite straordinarie registrano insussistenze di passivo per euro 434.153, prevalentemente per radiazione di residui degli esercizi precedenti e per attività scientifiche non svolte, in parte annullate per l’emergenza sanitaria.

La Corte richiama infine la spending review, attestata dal Collegio dei revisori, e il relativo versamento al fondo nazionale per le politiche sociali, effettuato nell’esercizio. Nel complesso, i dati riassunti evidenziano una gestione sostanzialmente priva di rilevanti criticità, in grado di assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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