Inapplicabilità del conto giudiziale al consegnatario con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 246 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli Enti locali, il quale detenga i beni per l’ordinario funzionamento dell’ufficio cui è addetto, è titolare di un mero debito di vigilanza e non di un debito di custodia, con la conseguenza che non è tenuto alla resa del conto giudiziale. L’obbligo di rendicontazione sussiste soltanto quando il consegnatario gestisca un deposito o un magazzino alimentato da acquisizioni in stock destinate a ricostituire le scorte operative. La mera elencazione di beni inventariati, priva di rappresentazione dei movimenti di carico e scarico, non integra gli estremi del conto giudiziale. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio di conto per difetto dei presupposti normativi.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso, per l’esercizio finanziario 2020, da un consegnatario di beni mobili in servizio presso un Comune, Settore Polizia Locale – Servizio Infortunistica Stradale e Parco Mezzi. Il magistrato istruttore, con relazione n. 352/2025, ha deferito il conto all’esame del Collegio, rilevando l’insussistenza dei presupposti per una proposta di regolarità e discarico.
Il conto era stato trasmesso all’Amministrazione oltre i termini previsti dall’art. 233, comma 1, del D.lgs. 267/2000, e successivamente depositato presso la Sezione giurisdizionale. Il magistrato istruttore ha osservato che il conto non poteva qualificarsi tecnicamente come giudiziale, poiché la gestione ricompresa non riguardava beni per i quali l’agente avesse un debito di custodia, bensì le voci costituenti le immobilizzazioni del patrimonio dell’Ufficio di pertinenza. La questione è approdata al Collegio per la verifica dell’ammissibilità e procedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza. Richiama poi l’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, che espressamente esclude i consegnatari con debito di vigilanza dall’obbligo di resa del conto, riservato invece, ai sensi degli artt. 11 e 23, ai consegnatari con debito di custodia.
La giurisprudenza contabile ha precisato che il debito di custodia presuppone la gestione di un deposito o magazzino, alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni amministrative. Il debito di vigilanza, invece, connota la posizione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni e per la gestione delle scorte destinate all’uso immediato. La Corte richiama sul punto Sez. Abruzzo n. 89/2015, Sez. Piemonte n. 278/2021 e Sez. Veneto n. 37/2014.
Il Collegio chiarisce il criterio distintivo: qualora la giacenza presso i singoli uffici ecceda, per qualità o quantità, la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa è finalizzata al continuativo rifornimento, configurandosi una vera gestione contabile soggetta a conto. Restano esclusi i beni giacenti per l’ordinario funzionamento, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa (Sez. Calabria n. 39/2020, Sez. Liguria n. 133/2016).
Nel caso concreto, i beni indicati nelle liste-inventario erano in uso all’Ufficio per l’espletamento delle ordinarie funzioni istituzionali e non custoditi in un deposito per la successiva distribuzione. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione in magazzino. Il Collegio conclude dunque che gravava sull’agente un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con difetto dei presupposti per la resa del conto.
Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile. Essendo il giudizio limitato a questioni preliminari, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c. può disporsi la compensazione delle spese processuali.
Nota della Redazione
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