Appello pensionistico ammesso solo per vizio di motivazione sulla causa di servizio (Corte dei Conti Sez. I App. n. 19 del 21.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni, l’appello dinanzi alla Corte dei conti è consentito, ai sensi dell’art. 170 c.g.c., per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto, sottratte al gravame, quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni. È tuttavia ammissibile l’appello che deduca, su tali questioni di fatto, un vizio di motivazione omessa o apparente. Accertato il vizio motivazionale, il giudice d’appello annulla la sentenza del giudice monocratico delle pensioni e rimette gli atti al primo giudice, in diversa composizione, ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c.. L’INPS, quale ordinatore secondario di spesa su cui si riversano gli effetti della pronuncia, è titolare di legittimazione passiva nel giudizio pensionistico.
Il Fatto
Un militare in quiescenza, giudicato permanentemente non idoneo al servizio incondizionato per una cardiopatia ischemica ipertensiva, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità e la conseguente attribuzione della pensione privilegiata. Il Ministero della Difesa aveva respinto le istanze, sulla base del parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio.
Il giudice regionale, dopo aver riunito due ricorsi, aveva rigettato nel merito le domande sulla dipendenza causale e sulla pensione privilegiata, dichiarato il difetto di giurisdizione sul danno da ritardo e il difetto di legittimazione passiva dell’INPS, condannando il ricorrente alle spese. Il pensionato ha proposto appello, censurando la carenza di istruttoria e di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione verifica preliminarmente l’ammissibilità del gravame alla luce dell’art. 170 c.g.c., che limita l’appello in materia pensionistica ai soli motivi di diritto. La norma riserva al giudice di merito le questioni relative alla dipendenza dell’infermità da causa di servizio e alla classifica della stessa. Tuttavia, richiamando le Sezioni riunite n. 10/2000/QM, la Corte ricorda che resta ammissibile l’appello che deduca un vizio di motivazione, omessa o apparente, proprio su tali questioni di fatto.
Su questa base il gravame è dichiarato ammissibile per il profilo di carenza motivazionale. In accoglimento del primo motivo, la Corte afferma poi la legittimazione passiva dell’INPS, quale ordinatore secondario di spesa e attuale detentore della posizione contributiva e pensionistica, richiamando propri precedenti. Ne consegue la caducazione della statuizione di primo grado che aveva posto le spese a carico del ricorrente in favore dell’Istituto.
Nel merito, la Corte rileva che la motivazione del giudice territoriale è inficiata da vizio motivazionale. Il riferimento a circostanze qualificate come generiche e stereotipate non si confronta con la documentazione medico-sanitaria in atti, in particolare con la consulenza tecnica di parte che aveva prospettato un rapporto di concausalità necessaria e preponderante tra la minorazione cardiovascolare e il servizio prestato, con ascrizione alla seconda categoria della tabella A.
Di fronte a tali elementi, il primo giudice non ha proceduto ad ulteriori accertamenti per vagliare la correttezza delle valutazioni sanitarie già presenti. La motivazione non ha quindi dato dimostrazione di una piena valutazione della logicità e razionalità delle conclusioni raggiunte nell’escludere il trattamento richiesto.
La sentenza è pertanto annullata, con rinvio al giudice di primo grado, in diversa composizione, perché si pronunci sul merito e sulle spese del grado d’appello, in applicazione dell’art. 170, comma 4, c.g.c..
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.