Decesso dell’agente contabile e insussistenza dell’arricchimento: giudizio di conto estinto (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 143 del 10.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il decesso dell’agente contabile intervenuto nelle more del giudizio ne determina l’estinzione, poiché il procedimento ha ad oggetto la gestione dell’agente ed è finalizzato alla determinazione del corretto rapporto di debito e credito tra questi e l’ente pubblico. Tale finalità viene meno con la morte dell’agente tenuto alla presentazione del conto quando non risulti un suo illecito arricchimento. In difetto di arricchimento, gli eredi sono privi di legittimazione passiva e la reintegrazione patrimoniale non si consegue.

Il Fatto

La vicenda riguarda un giudizio di conto promosso nei confronti di un agente contabile, consegnatario dei beni di consumo del magazzino economale di una struttura ospedaliera, con riferimento all’esercizio finanziario 2016. Il conto giudiziale, redatto secondo il modello previsto dal d.P.R. n. 194/1996, esponeva una consistenza iniziale e movimenti di carico e scarico dei beni.

Il magistrato istruttore, in una prima relazione, aveva segnalato l’impossibilità di esprimere una declaratoria di regolarità, per l’assenza dei buoni di carico e scarico. Il giudizio venne dichiarato procedibile con sentenza-ordinanza e gli atti rimessi all’istruttore. Nel corso del procedimento emergeva il decesso dell’agente contabile; la relazione integrativa, che evidenziava plurime irregolarità documentali, veniva notificata agli eredi, che non si costituivano.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione preliminare della sorte del giudizio di conto a seguito del decesso dell’agente, avvenuto dopo il deposito del conto e dopo la sua costituzione ai sensi dell’art. 140, comma 3, c.g.c. La relazione integrativa è stata regolarmente notificata agli eredi.

Il thema decidendum è quindi la legittimazione passiva degli eredi. La Procura regionale, in udienza, ha preso atto del decesso e ha rilevato che non risulta alcun illecito arricchimento dell’agente, concludendo per l’improcedibilità del conto.

La Corte richiama la giurisprudenza contabile secondo cui, nell’ipotesi di decesso dell’agente nelle more del giudizio di conto, avendo questo ad oggetto la gestione dell’agente e la determinazione del corretto rapporto di debito e credito con l’ente, la finalità viene meno con la morte dell’agente tenuto alla presentazione del conto. Vige dunque la regola generale per cui il diritto al risarcimento viene meno, e la reintegrazione patrimoniale non si consegue, quando il responsabile non abbia arrecato all’Amministrazione un danno qualificato dal corrispondente proprio arricchimento. Se tale situazione non ricorre, gli eredi non sono legittimati passivamente nel giudizio contabile.

La Corte valorizza quindi l’accertata insussistenza di un arricchimento in capo all’agente deceduto. Su questa base, non essendovi soggetto legittimato a resistere, il giudizio non può proseguire nel merito, restando assorbita ogni valutazione sulle irregolarità contabili segnalate dall’istruttore.

Ne consegue la declaratoria di estinzione del giudizio, con assorbimento di ogni altra questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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