Giudizio di conto: mancato deposito ma somme versate da altro agente (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 63 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, la dichiarazione di non doversi procedere non presuppone la regolarità formale del conto. Il difetto di ammanchi e l’assenza di profili di responsabilità dell’agente contabile prevalgono sulle irregolarità consistenti nel mancato deposito tempestivo del conto, compilato d’ufficio dall’ente, e nella mancanza della firma dell’agente, quando le somme risultino versate da un altro agente. La compensazione delle spese è giustificata da gravi ed eccezionali ragioni.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto dell’imposta di soggiorno per il periodo 01/01/2020-31/12/2020, depositato dall’agente contabile incaricato presso un ente locale. La relazione del magistrato relatore aveva concluso per la declaratoria di irregolarità del conto, rilevando che lo stesso non era stato reso nei termini di legge ed era stato compilato d’ufficio dall’ente, oltre a non recare la firma dell’agente.
Fissata l’udienza, la Procura regionale ha chiesto un provvedimento interlocutorio o istruttorio, ovvero la restituzione degli atti, per accertare l’effettiva consistenza del carico dell’agente e l’ammontare dell’imposta riscossa e da riversare. L’agente ha depositato memoria evidenziando di aver pagato la sanzione per l’omesso deposito. La causa è stata rinviata per acquisizioni istruttorie sul pagamento del tributo.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dal combinato disposto degli artt. 146 e 147 c.g.c. (d.lgs. n. 174/2016). Il primo prevede che, quando il conto chiude in pareggio e risulta regolare, il giudice designato deposita la relazione con cui propone il discarico dell’agente. Ove il relatore rilevi l’assenza del pareggio o l’irregolarità, si applica il secondo, che impone al Presidente di fissare con decreto l’udienza di discussione entro trenta giorni dal deposito della relazione.
Nel caso concreto il conto presentava due profili di irregolarità: non era stato reso tempestivamente nel rispetto dei termini dell’art. 139 del d.lgs. n. 174/2016 ed era stato compilato d’ufficio dall’ente; inoltre non recava la firma dell’agente contabile incaricato.
La Corte ha tuttavia disposto istruttoria per verificare l’effettiva consistenza del carico. L’ente ha riferito che la struttura ricettiva aveva registrato pernottamenti nell’anno di riferimento, ma i soggiorni erano stati dichiarati con gestione tramite piattaforma digitale, che versa l’imposta per conto delle strutture associate in regime convenzionale con il Comune. Non sono dunque emerse violazioni degli obblighi di versamento da parte del titolare della struttura, ferme restando le irregolarità formali del conto.
Il punto decisivo è che, nonostante il mancato deposito del conto, le somme risultano pagate non dall’agente evocato, ma da un altro agente. Il difetto di ammanchi e l’assenza di profili di responsabilità escludono l’addebito e la Corte dichiara il non doversi procedere senza addebiti di responsabilità. Gli stessi rilievi, qualificati come gravi ed eccezionali ragioni, giustificano la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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