Definizione del giudizio contabile ex art. 130 c.g.c. e verifica del pagamento (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 12 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 130 c.g.c. configura il rito abbreviato quale istituto deflattivo della giurisdizione di responsabilità, volto a garantire l’incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all’erario. La richiesta, presentata a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiede il previo e concorde parere del pubblico ministero e può condurre alla definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione. Il decreto con cui il giudice contabile accoglie l’istanza, determinando l’importo dovuto anche con esercizio del potere riduttivo, presuppone la verifica dell’avvenuto tempestivo e regolare versamento; solo all’esito positivo di tale controllo la Sezione dichiara l’intervenuta definizione alternativa del giudizio, ponendo le spese processuali a carico del convenuto.
Il Fatto
La Procura regionale per il Molise aveva convenuto in giudizio una dipendente del Comune di Cantalupo nel Sannio, quale Coordinatrice e Responsabile per i controlli anagrafici ex art. 5, d.l. n. 4/2019, per sentirla condannare al pagamento di euro 5.899,83 in favore dell’Inps. Alla convenuta si contestava di avere, in un caso, ritardato e, in altri quattro casi, omesso di effettuare i controlli previsti dalla norma citata, così consentendo l’indebita percezione del reddito di cittadinanza da parte di soggetti privi dei requisiti di legge.
A seguito delle deduzioni difensive, il pubblico ministero aveva rideterminato la pretesa, escludendo la prima mensilità indebitamente erogata. Costituitasi in giudizio, la convenuta aveva chiesto il rigetto della domanda ma, in via subordinata, aveva formulato istanza di definizione del giudizio mediante rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c., offrendo il pagamento di euro 2.949,91, pari al 50% della somma indicata in citazione, con il previo parere favorevole del pubblico ministero.
La Motivazione della Corte
La Sezione giurisdizionale ha preliminarmente ricostruito la funzione e i presupposti dell’istituto di cui all’art. 130 c.g.c., rilevando che esso costituisce strumento alternativo al rito ordinario con finalità deflattiva, volto a garantire l’incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all’erario. Il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare — a pena di decadenza nella comparsa di risposta — la richiesta di definizione alternativa mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa azionata in citazione.
Nel caso di specie, all’esito dell’udienza camerale del 9/7/2026, la Sezione aveva emesso il decreto n. 4/2026, con il quale aveva accolto l’istanza presentata dalla convenuta, determinando — con esercizio del potere riduttivo — la somma dovuta in favore dell’Inps nella misura di euro 1.769,95 e rinviando alla successiva camera di consiglio la verifica dell’avvenuto pagamento. La convenuta aveva poi depositato, in data 16/7/2026, la ricevuta del versamento effettuato.
All’udienza camerale del 23/7/2026, verificate la tempestività e la regolarità del versamento, nonché la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 130 c.g.c., la Corte ha dichiarato l’intervenuta definizione alternativa del giudizio nei confronti della convenuta. Le spese di giudizio, liquidate dalla Segreteria in euro 48,00, sono state poste a carico della stessa, in conformità al principio per cui la definizione agevolata non esclude l’onere processuale per la parte che ha dato causa all’azione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.