Controllo sulla gestione finanziaria dell’Epap: equilibrio previdenziale e moniti della Sezione (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 89 del 07.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti di previdenza privatizzati è funzionale a verificare l’equilibrio economico, finanziario e tecnico-attuariale e la sostenibilità di medio-lungo periodo delle prestazioni. L’adozione del sistema contributivo a capitalizzazione implica che i contributi soggettivi, pur transitando nel conto economico, sono accantonati ai fondi previdenziali e rivalutati annualmente, formando il montante individuale. La Sezione raccomanda il rispetto dei limiti di spesa in materia di personale con evidenza documentale, la trasparenza nelle procedure selettive anche per la nomina del Direttore generale, il monitoraggio degli incarichi esterni e delle gestioni indirette, nonché un’efficace gestione dei crediti verso gli iscritti per evitarne la prescrizione. Il giudizio di parifica non è un controllo di merito, ma un referto al Parlamento ex art. 7 della legge n. 259 del 1958.
Il Fatto
La Sezione del controllo sugli enti riferisce al Parlamento, a norma dell’art. 7 della legge n. 259 del 1958, il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale per l’esercizio 2023. Il conto consuntivo, corredato delle relazioni degli organi di amministrazione e di controllo, è stato trasmesso alla Corte in adempimento dell’art. 4, comma 2, della legge n. 259 del 1958. L’ente gestisce forme previdenziali obbligatorie per agronomi e forestali, attuari, chimici e fisici, geologi.
La gestione si chiude con un utile di esercizio in aumento e con un patrimonio mobiliare superiore a un miliardo di euro. La questione centrale attiene alla sostenibilità del sistema a capitalizzazione e alla compliance organizzativa e contabile. Il referto precedente riguardava il 2022.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce la cornice. Ai sensi dell’art. 2 della legge n. 103 del 1996 si applica il sistema di calcolo contributivo previsto dall’art. 1 della legge n. 335 del 1995, con aliquota di finanziamento non inferiore a quella di computo. I coefficienti di trasformazione sono aggiornati con decreto ministeriale; dal 2019 con periodicità biennale per effetto dell’art. 24, comma 16, del d.l. n. 201 del 2011. Il montante individuale è rivalutato secondo la media quinquennale della variazione nominale del Pil.
La Sezione insiste su un punto già segnalato in passato: la nota integrativa non reca adeguati elementi per verificare il rispetto dei limiti di spesa. Le disposizioni di contenimento, non investite dalla pronuncia di illegittimità costituzionale, sono rimaste operative fino al 2019; dall’esercizio 2020, in forza delle norme derogatorie, i limiti permangono solo per il personale. La Sezione raccomanda di dare evidenza documentale del rispetto di tali limiti, sui quali il Collegio dei sindaci esprimerà le proprie valutazioni.
Sul reclutamento, la Corte ribadisce che la nomina del Direttore generale, come le altre assunzioni, deve seguire una procedura esplorativa improntata ai principi di trasparenza e pubblicità: l’iter non è stato seguito, essendo stato l’incarico conferito a un dipendente interno. Si raccomanda di programmare per tempo le procedure di reclutamento. In tema di consulenze, pur rilevato il decremento dei compensi professionali, si invita a monitorare il ricorso agli incarichi esterni e a valorizzare le competenze interne, oltre a un maggiore dettaglio in nota integrativa.
Quanto alla gestione del patrimonio, il rapporto tra fondo pensioni e pensioni erogate è ampiamente superiore alla soglia di cinque annualità fissata dall’art. 1, comma 4, lett. c), del decreto legislativo n. 509 del 1994. Il tasso di copertura del debito previdenziale si attesta su valori sostanzialmente stabili. La Sezione raccomanda prudenza negli investimenti, verifica dell’adeguatezza delle strutture rispetto alle politiche di investimento e attuazione dei principi di trasparenza, ricordando l’obiettivo primario di garantire la sostenibilità del sistema nel medio-lungo periodo. Il bilancio tecnico evidenzia saldi positivi per l’orizzonte di proiezione.
Sui crediti verso gli iscritti, di importo considerevole, la Sezione raccomanda di verificare costantemente i presupposti per la permanenza in bilancio, per evitare il decorso della prescrizione. Si raccomanda altresì l’aggiornamento del modello organizzativo ex d.lgs. n. 231 del 2001 e la puntuale applicazione del principio di rotazione negli affidamenti diretti.
Nota della Redazione
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