Occultamento doloso e patteggiamento presupposti per danno all’immagine (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 84 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile, il dies a quo del termine quinquennale di prescrizione, in caso di occultamento doloso del danno, decorre dalla data in cui il fatto dannoso è divenuto obiettivamente conoscibile, individuata nel momento del rinvio a giudizio in sede penale. La mera notizia di stampa, pubblicata nella fase iniziale delle indagini, non è di per sé sufficiente a integrare la conoscibilità del danno. La sentenza di patteggiamento passata in giudicato, ai sensi dell’art. 445 c.p.p., costituisce titolo idoneo a integrare il presupposto per l’esercizio dell’azione di danno all’immagine, ai sensi dell’art. 17, comma 30-ter, D.L. n. 78/2009, e non è sovrapponibile alla confisca penale, avendo natura risarcitoria e non sanzionatoria.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio un Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri, già Comandante del N.O.R. della Compagnia di Iglesias, per sentirlo condannare al risarcimento del danno erariale derivante da condotte di corruzione, rivelazione di segreti d’ufficio, peculato e truffa aggravata. Il procedimento penale, definito con sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile, aveva accertato l’illecito utilizzo delle autovetture di servizio, l’indebita percezione della retribuzione per ore di assenza e per pause pranzo non effettivamente fruite. La Procura contabile ha quindi contestato un danno patrimoniale di euro 20.708,00 e un danno all’immagine di euro 10.000,00, quantificato in via equitativa.
La difesa ha eccepito la prescrizione dell’azione per il danno patrimoniale, sostenendo che il termine decorresse dalla commissione del fatto e che l’amministrazione ne fosse a conoscenza già dal 2018, e ha invocato l’applicazione delle riduzioni introdotte dalla legge n. 1/2026. Nel merito, ha contestato la sussistenza del danno all’immagine, valorizzando l’assoluzione in appello dei presunti corruttori.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha respinto l’eccezione di prescrizione. Ha ritenuto che, nel caso di specie, ricorresse un occultamento doloso del danno, reso possibile dal ruolo apicale ricoperto dal convenuto, che aveva agito facendo svolgere ai subordinati attività per suo conto e impedendo all’amministrazione di rilevare gli illeciti. In tale contesto, il dies a quo della prescrizione non poteva coincidere con la pubblicazione di un articolo di stampa, privo di contenuti sufficientemente precisi, ma andava individuato nella data del rinvio a giudizio, quale momento di piena conoscibilità del fatto dannoso. Quanto al danno all’immagine, il Collegio ha precisato che il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento, avvenuto il 26/4/2024, rispetto al quale l’invito a dedurre, notificato il 28/11/2024, risultava tempestivo.
Nel merito, la responsabilità del convenuto è stata ritenuta fondata. La Corte ha rilevato che le condotte materiali, consistenti nell’uso privato delle auto di servizio e nelle assenze ingiustificate, non erano state specificamente contestate e che la loro natura dolosa era evidente, essendo state poste in essere per percepire emolumenti non dovuti. L’esito del giudizio di appello favorevole ad altri coimputati è stato considerato irrilevante, in quanto la posizione del convenuto era stata definita separatamente con sentenza di patteggiamento, che ha valore di piena prova della sussistenza dei fatti.
Quanto al danno all’immagine, la Corte ha ritenuto integrati tutti i presupposti di cui all’art. 17, comma 30-ter, D.L. n. 78/2009, essendo stata prodotta la sentenza irrevocabile e comprovato il clamor fori tramite articoli di stampa. Ha escluso l’applicazione della riduzione obbligatoria e del potere riduttivo, in ragione della gravità dei fatti e dell’intensità del dolo. Ha infine disatteso l’eccezione relativa alla sovrapposizione con la confisca penale, ribadendo la natura risarcitoria della responsabilità contabile e condannando il convenuto al pagamento della somma complessiva di euro 30.708,00.
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Nota della Redazione
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