Controllo gestione finanziaria ISPRA avanzo vincolato e residui raccomandazioni Corte (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 96 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel controllo sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti alla vigilanza della Corte dei conti ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 259 del 1958, con le modalità dell’art. 12 della stessa legge, la Sezione del controllo sugli enti riferisce al Parlamento sul rendiconto dell’esercizio. Il giudizio di regolarità contabile non si esaurisce nella verifica dei saldi, ma investe l’attendibilità e l’intelligibilità del bilancio. L’avanzo di amministrazione vincolato può costituire solo una posta di entrata destinata a finanziare spese, non una spesa in sé. Le partite di giro, quando assumono dimensione abnorme rispetto al totale, compromettono la veridicità del bilancio. La mancata approvazione del bilancio di assestamento e il mancato riaccertamento dei residui integrano criticità contabili che la Corte raccomanda di correggere.

Il Fatto

La vicenda riguarda il controllo sulla gestione finanziaria dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per l’esercizio 2023. L’ente, sottoposto al controllo della Corte dei conti in forza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 febbraio 2009, ha trasmesso il rendiconto dell’esercizio, corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione, in adempimento dell’art. 4 della legge n. 259 del 1958.

Il rendiconto, sul quale il Collegio dei revisori ha espresso parere favorevole, è stato approvato dal Consiglio di amministrazione entro i termini previsti dall’art. 38 del d.p.r. n. 97 del 2003 e dall’art. 24 del d.lgs. n. 91 del 2011. La Corte è stata chiamata a riferire al Parlamento il risultato del controllo, con particolare attenzione alle criticità emerse nella gestione del bilancio.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal quadro ordinamentale dell’ente, ente pubblico di ricerca dotato di autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile, vigilato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Rileva che l’Istituto non ha ancora intrapreso il percorso di adeguamento della propria contabilità finanziaria ai sistemi di contabilità civilistica disciplinati dall’art. 16 del d.lgs. n. 91 del 2011.

Sul piano dei risultati, l’esercizio si chiude con un disavanzo finanziario di euro 2.425.938, in brusco calo rispetto all’avanzo di euro 54.130.900 dell’anno precedente, per effetto della contrazione delle entrate complessive e dell’accrescimento delle spese totali. Il risultato di amministrazione si attesta a euro 94.894.132, in diminuzione del 5,97 per cento, mentre il saldo dei residui evidenzia un ulteriore peggioramento, risultando negativo per euro 50.307.869.

La Corte concentra le proprie censure sulla gestione del bilancio. Sottolinea che nel 2023 sono intervenute tredici variazioni di bilancio, tre in più dell’esercizio precedente, e richiama l’obbligo di approvare il bilancio di assestamento entro il 30 luglio di ogni anno, quale strumento per riordinare le variazioni intervenute e distribuire l’eventuale avanzo. Ricorda il divieto di operare variazioni negli ultimi due mesi dell’esercizio, salva la deroga in presenza di provvedimenti legislativi o atti di particolare cogenza, e la necessità che tutte le variazioni siano previamente valutate con parere vincolante dal Collegio dei revisori dei conti.

Particolare rilievo assume la questione delle partite di giro, che, per oltre 262 milioni di euro pari al 62 per cento dell’intero bilancio preventivo, rischiano di compromettere l’intelligibilità e la veridicità del bilancio. La Corte rileva l’illogicità della previsione di oltre 20 milioni di euro per spese non andate a buon fine e l’oscurità delle altre partite di giro. Osserva inoltre che il capitolo 8010, recante oltre 25 milioni per disponibilità da avanzo di amministrazione vincolato, non può configurarsi come spesa, giacché l’avanzo costituisce solo una posta di entrata.

La Corte richiama infine la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato dell’8 aprile 2025, che ha condiviso le quattro criticità evidenziate dal Collegio dei revisori: tardiva presentazione del progetto di bilancio preventivo, errata composizione dell’avanzo di amministrazione, eccessiva genericità di alcune voci di spesa, mancato riaccertamento dei residui attivi e passivi. Il medesimo Dipartimento ha raccomandato all’ente di contenere il numero delle variazioni di bilancio. La Corte, prendendo atto delle ragioni di correntezza amministrativa del visto di validazione del bilancio preventivo 2025, raccomanda all’Istituto la massima attenzione nelle procedure di formazione, gestione e rendicontazione del bilancio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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