Cessazione della materia del contendere nel giudizio per resa di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 121 del 18.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per resa di conto introdotto con ricorso al giudice monocratico ai sensi dell’art. 141, comma 2, c.g.c., la successiva trasmissione alla segreteria del conto giudiziale in ottemperanza al decreto di fissazione dei termini determina la cessazione della materia del contendere. Il giudizio viene definito dal medesimo giudice con sentenza non appellabile ed immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c., salvo il caso di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, che apre la fase collegiale di cui all’art. 142 c.g.c.. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, demandate al magistrato designato relatore nell’ambito degli artt. 145 e ss. c.g.c.
Il Fatto
La Procura regionale aveva chiesto al giudice monocratico, con ricorso depositato nel 2020, la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale relativo all’esercizio 2018, con richiesta di applicazione di una sanzione pecuniaria in caso di grave inadempimento e di fissazione della scadenza per la compilazione del conto d’ufficio a spese dell’agente contabile. Il giudice aveva fissato i termini con proprio decreto.
Successivamente, il comune ha comunicato che gli agenti contabili interessati avevano trasmesso il conto giudiziale, debitamente parificato. La Procura ha quindi chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, insistendo in tale richiesta anche nel corso dell’udienza di discussione.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico ricostruisce l’iter processuale del giudizio di resa di conto, evidenziando come esso sia definito con sentenza non appellabile ed immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 144 c.g.c. L’unica ipotesi di fase collegiale è rappresentata dall’opposizione ai decreti emessi ex art. 141, commi 4, 6 e 7, che apre il procedimento di cui all’art. 142 c.g.c.
Nel caso concreto, il conto relativo all’anno 2018 risulta trasmesso alla segreteria della sezione in ottemperanza a quanto disposto con il decreto di fissazione dei termini. Il giudice rileva che tale adempimento sopravvenuto priva di oggetto la domanda proposta dalla Procura, rendendo necessaria la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Corte richiama sul punto un indirizzo consolidato delle sezioni giurisdizionali regionali, che in termini analoghi hanno pronunciato la medesima declaratoria a fronte della trasmissione del conto da parte dell’agente contabile.
Il giudice precisa infine che restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, da effettuarsi da parte del magistrato designato relatore secondo quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c. La definizione del giudizio di resa di conto non preclude dunque il successivo esame di merito sulla correttezza delle risultanze contabili. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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