Controllo Corte dei conti sulla gestione finanziaria di Sogin per il 2022 (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 164 del 06.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti, nell’esercizio del controllo sulla gestione finanziaria degli enti a partecipazione pubblica, riferisce al Parlamento il risultato dell’esame del bilancio e valuta la conformità della gestione ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità. La sottoposizione di una società al controllo della Corte e i relativi adempimenti derivano dalla legge n. 259/1958, che impone la trasmissione del bilancio e delle relazioni degli organi sociali. Le società che svolgono attività protette da diritti speciali o esclusivi unitamente ad attività di mercato adottano un regime di separazione contabile, sicché la gestione delle attività istituzionali è valutata distintamente rispetto a quella svolta in regime concorrenziale. La rilevazione contabile delle commesse pluriennali segue il metodo della percentuale di completamento, ove conforme al principio di competenza economica, tenuto conto del peculiare meccanismo regolatorio di copertura periodica dei costi.

Il Fatto

La pronuncia riguarda il risultato del controllo eseguito dalla Sezione del controllo sugli enti sulla gestione finanziaria della società che, per conto dello Stato, assicura il mantenimento in sicurezza e lo smantellamento degli impianti nucleari dismessi, la gestione dei rifiuti radioattivi e la realizzazione del Deposito nazionale e dell’annesso Parco tecnologico. Il capitale è interamente detenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze.

Nel 2022 la società è stata interessata da un mutamento degli assetti di vertice: il d.l. n. 73/2022, convertito con modificazioni, ha disposto all’art. 34 il commissariamento e la decadenza dell’organo amministrativo in considerazione della necessità e urgenza di accelerare lo smantellamento degli impianti e la realizzazione del deposito. Il bilancio dell’esercizio 2022 è stato approvato dall’assemblea solo il 3 agosto 2023. La relazione riferisce i risultati del controllo ed espone i criteri di riconoscimento dei costi applicati dall’Autorità di regolazione.

La Motivazione della Corte

Il fulcro della relazione è il sistema regolatorio dei costi. Per la commessa nucleare, la copertura dei costi avviene attraverso la componente A2 della tariffa elettrica, determinata periodicamente dall’Autorità, che ne definisce il modello di remunerazione controllando la congruenza e l’efficienza economica. La deliberazione Arera n. 348 del 2021 ha introdotto, per il terzo periodo di regolazione (2021-2026), criteri a marcata connotazione forward-looking, articolando i costi in categorie — costi di avanzamento, costi di struttura, costi ad utilità pluriennale e imposte — sottoposte a distinte modalità di riconoscimento.

La Corte ricostruisce il nuovo sistema di misurazione dell’avanzamento fisico, fondato sull’individuazione di quattro fasi (ingegneria, autorizzazioni, committenza e realizzazione), su obiettivi trimestrali e su una metodologia di misurazione che determina a preventivo e consuntivo le percentuali di completamento. Per i soli task di smantellamento di tipo material based, il riconoscimento dei costi si fonda su un meccanismo incentivante legato all’earned value. Nel 2022 tale meccanismo non è stato applicato, poiché l’Autorità ne ha richiesto la revisione: non sono stati quindi iscritti componenti di reddito correlati.

Quanto al Deposito nazionale e Parco tecnologico, la Corte dà conto della conclusione dell’istruttoria sui costi del periodo 2010-2020, definita con la deliberazione n. 529/2022/R/EEL, che ha quantificato il riconoscimento in favore della società. I costi asseritamente sostenuti erano stati in parte capitalizzati tra le immobilizzazioni e in parte iscritti a conto economico. Il mancato riconoscimento di una quota dei costi capitalizzati è stato fronteggiato con l’utilizzo del fondo rischi prudenzialmente accantonato nell’esercizio precedente, con conseguente rettifica del valore dell’immobilizzazione.

La rilevazione contabile delle commesse a lungo termine è stata mantenuta secondo il metodo della percentuale di completamento con il criterio del costo sostenuto, ritenuto conforme al principio di competenza economica, tenuto conto dell’ampiezza del periodo di compimento e del peculiare meccanismo di determinazione annuale del corrispettivo. La Corte espone infine l’effetto del riconoscimento dei costi sui crediti verso l’Autorità e sull’incremento degli acconti erogati dalla Cassa, nonché l’obbligo normativo di contabilità separata per l’attività istituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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