Partecipazione comunale a comunità energetica rinnovabile e controllo ex art. 5 TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 06.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La nuova funzione di controllo attribuita alla Corte dei conti dall’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, come novellato dall’art. 11 della legge n. 118/2022, non si estende al merito amministrativo ma verifica la ragionevolezza dei mezzi impiegati rispetto agli obiettivi perseguiti, la completezza e l’attendibilità dell’istruttoria e la coerenza delle conclusioni dell’ente. L’ente locale che acquisisce una partecipazione societaria per attivare una comunità energetica rinnovabile è tenuto al medesimo onere di motivazione analitica previsto per ogni altra operazione societaria. La disciplina delle CER, di derivazione europea, non deroga alle disposizioni del TUSP: essa non esonera l’amministrazione dall’esplicitare la necessità della società, la sostenibilità finanziaria e la convenienza economica della scelta, anche in chiave prospettica. Il provvedimento di acquisizione è conforme ai parametri di legge quando, all’esito del contraddittorio istruttorio, non emergono elementi pregiudizievoli per l’ente, ferma restando la raccomandazione di un attento monitoraggio dell’operazione nel tempo.
Il Fatto
Il Comune di Tarvisio ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione del Consiglio comunale n. 52/2024, con cui l’ente ha stabilito di partecipare alla Società cooperativa Benefit Comunità energetica Part-Energy a r.l. mediante l’acquisto di una quota sociale del valore di venticinque euro.
L’acquisizione è strumentale all’attivazione di una comunità energetica rinnovabile in ambito locale, con l’individuazione del soggetto aggregatore territoriale. La deliberazione è stata adottata il 30.7.2024 con dichiarazione di immediata esecutività e trasmessa alla Corte il 15.10.2024, ai fini del prescritto parere. Da tale intervallo temporale è emerso il dubbio che l’operazione fosse già perfezionata, con conseguente inammissibilità della verifica. L’Amministrazione ha chiarito, nel corso dell’istruttoria, di non aver ancora dato corso all’operazione societaria.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce preliminarmente l’ambito del controllo. Il novellato art. 5, commi 3 e 4, del TUSP impone alle amministrazioni di trasmettere gli atti di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni perché la Corte si pronunci sulla loro conformità ai commi 1 e 2 dell’art. 5 e agli artt. 4, 7 e 8 del decreto, con riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.
La Corte richiama la deliberazione di orientamento delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, che ha qualificato la nuova funzione come attività di controllo peculiare, di stretta interpretazione e applicazione entro i limiti legislativamente definiti. Lo scrutinio è pieno ma non si estende all’area del merito: esso verifica la ragionevolezza delle scelte e non la loro mera opportunità.
Quanto ai parametri, la Sezione distingue la sostenibilità finanziaria in senso oggettivo — capacità della società di garantire autonomamente l’equilibrio economico-finanziario — e in senso soggettivo — effetti dell’operazione sulla situazione dell’ente. La convenienza economica impone di confrontare la soluzione societaria con forme gestionali alternative, come la gestione diretta o l’esternalizzazione.
Nel merito, la Sezione accerta la competenza territoriale e il rispetto degli adempimenti procedurali. La società partecipanda è costituita in forma di cooperativa Benefit a responsabilità limitata, tipologia ammessa. Quanto ai vincoli finalistici, la Corte richiama l’art. 31 del d.lgs. n. 199/2021 e osserva che la disciplina delle CER non introduce deroghe al TUSP. Lo sviluppo di una comunità energetica ricade tra le finalità di servizio pubblico perseguibili dall’ente locale, anche in funzione del contrasto alla povertà energetica.
Sui profili economico-finanziari, la relazione ex art. 5 è apparsa non sempre approfondita e non adeguatamente calibrata sulla situazione specifica del Comune, rendendo necessarie integrazioni istruttorie. Acquisite le integrazioni — piano previsionale, bilanci, simulazione dei consumi — la Sezione rileva che l’operazione appare in linea con la normativa di settore oltre che con il TUSP e che non emergono elementi pregiudizievoli per l’ente. Le stime del piano restano però previsionali e connesse a fattori dinamici, donde la raccomandazione di un attento monitoraggio affinché l’operazione mantenga nel tempo i presupposti finalistici, di sostenibilità e di convenienza. La Sezione non ravvisa elementi ostativi all’acquisto della partecipazione.
Nota della Redazione
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