Parificazione del rendiconto regionale e questione di legittimità sul trasferimento in GSA (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 115 del 04.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione, ove emerga una questione di legittimità che, ove ritenuta fondata, potrebbe riverberarsi sui saldi oggetto di parifica, il Collegio deve sottoporla previamente al contraddittorio delle parti, in ossequio ai princìpi enucleati dalla pronuncia delle Sezioni riunite in speciale composizione n. 4 del 2024. La questione afferente alla parificazione va delibata nella decisione di parifica, non nella relazione a essa allegata. Il contraddittorio orale costituisce fase essenziale del giudizio predibattimentale e le deduzioni delle parti sono documentate nel verbale, parte integrante della deliberazione. La Sezione di controllo esercita in tal modo la propria funzione di garanzia dell’equilibrio dei saldi sottoposti a parifica.
Il Fatto
La vicenda si svolge nell’ambito del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Umbria per l’esercizio finanziario 2023. La Sezione regionale di controllo, nell’esercizio delle funzioni di parifica del rendiconto, ha svolto l’attività istruttoria trasmettendo alla Regione una bozza di relazione contenente osservazioni su singoli aspetti della gestione finanziaria e patrimoniale. L’Amministrazione regionale ha formulato precisazioni e chiarimenti.
Nel corso dell’esame è emersa una questione concernente le risorse trattenute in GSA, il cui trasferimento, secondo quanto riferito dall’Amministrazione, risulterebbe in parte destinato a spese direttamente gestite dalla Regione. La Sezione ha ravvisato su tale trasferimento un possibile profilo di legittimità, suscettibile di riflettersi sui saldi oggetto della parifica. Il Collegio ha pertanto convocato l’adunanza camerale predibattimentale, in vista dell’udienza di parifica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2024, dalla quale emerge, in merito al trasferimento delle risorse in questione, una questione che, ove ritenuta fondata, potrebbe riverberarsi sui saldi oggetto del giudizio di parificazione. La Sezione non assume alcuna determinazione nel merito prima di aver attivato il contraddittorio.
Richiamando i princìpi enucleati dalla pronuncia delle Sezioni riunite in speciale composizione n. 4 del 2024, il Collegio sottopone la questione alle parti — Regione e Procura regionale — in ossequio alla funzione di contraddittorio che connota il giudizio predibattimentale. Nel corso del contraddittorio orale svolto in data odierna, le parti sono state poste nelle condizioni di articolare le proprie deduzioni, riportate nel verbale che costituisce parte integrante della deliberazione.
Sul piano processuale, la Sezione chiarisce che, trattandosi di questione afferente alla parifica del rendiconto, la stessa sarà delibata nella decisione di parifica e non nella relazione alla medesima allegata. La distinzione tra il documento di relazione e la decisione di parifica assume rilievo ai fini della corretta individuazione della sede in cui la questione di legittimità deve trovare soluzione.
Con il dispositivo, il Collegio dà termini alle parti, Procura regionale e Regione Umbria, fino all’8 luglio 2024 ore 12.00 per depositare memorie conclusive sull’oggetto del giudizio, e conferma lo svolgimento, nel giorno 12 luglio 2024, dell’udienza di parifica del rendiconto generale regionale per l’esercizio finanziario 2023. La decisione predibattimentale realizza così il raccordo tra istruttoria, contraddittorio e definizione della parifica.
Nota della Redazione
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