Giudizio di ottemperanza e spese di lite: legittimazione esclusiva del difensore distrattario (TAR Lombardia n. 2148 del 12.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza alla sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro pronunciata dal giudice ordinario, il difensore distrattario delle spese di lite ex art. 93 cod. proc. civ. è l’unico soggetto legittimato ad agire per l’ottemperanza alla relativa statuizione, essendo titolare di un rapporto autonomo e distinto rispetto a quello tra le parti contendenti. La sua domanda è inammissibile ove egli abbia omesso di notificare in proprio il titolo esecutivo, non potendo in tal caso ritenersi decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La parte vittoriosa, invece, resta legittimata all’ottemperanza quanto al credito sostanziale riconosciuto dal giudicato, che non si estende alle spese di lite.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Monza n. 531/2023, depositata il 30.11.2023, il giudice del lavoro ha accertato il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio economico di 500,00 euro annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati. Il giudice ordinario ha inoltre condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, disponendone la distrazione in favore dei difensori antistatari.

La ricorrente e, in proprio, i difensori distrattari adiscono il TAR Lombardia con ricorso per l’ottemperanza al giudicato, chiedendo il rilascio della carta docente e il pagamento delle spese. L’amministrazione, ritualmente costituita, non fornisce deduzioni sull’andamento della procedura né prova di pagamenti, neppure parziali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina separatamente le due azioni proposte. Quanto all’azione esperita in proprio dai difensori, richiama l’orientamento consolidato secondo cui, per effetto della distrazione delle spese ex art. 93 cod. proc. civ., si instaura tra il difensore e la parte soccombente un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti. In forza di tale autonomia, il difensore distrattario è l’unico legittimato a intimare il precetto e a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza.

La Corte richiama al riguardo Cass. civ., Sez. III, n. 27041/2008, Cons. Stato, Sez. IV, n. 7441/2010 e pronunce dei Tar territoriali, tra cui TAR Piemonte n. 372/2023 e TAR Campania n. 452/2023, confermando che solo il difensore distrattario può intraprendere l’esecuzione nella parte in cui il provvedimento dispone il pagamento delle spese in suo favore.

Dalla documentazione risulta però che i difensori, pur agendo in proprio, hanno omesso di notificare in proprio il titolo esecutivo, benché fossero gli unici soggetti legittimati in relazione alle spese. Di conseguenza, allo stato, non può ritenersi decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, cui è subordinata l’ammissibilità dell’azione esecutiva e, in tale ambito, del giudizio di ottemperanza. L’azione dei difensori è pertanto inammissibile.

Nel resto il ricorso è fondato. Rispetto al titolo, passato in giudicato e ritualmente notificato, è decorso il termine di 120 giorni senza che l’amministrazione abbia effettuato pagamenti. Non essendovi contestazione sull’an e sul quantum del credito, il Collegio dichiara l’inottemperanza del Ministero e gli assegna il termine di 120 giorni dalla pubblicazione per i pagamenti, precisando che l’ottemperanza non si estende alle spese di lite, per le quali la legittimazione spetta in via esclusiva al difensore distrattario.

Per il caso di ulteriore inadempimento, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale provvederà entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a spese dell’amministrazione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore antistatario della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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