Danno da perdita di chance e prova del pregiudizio evitabile (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 283 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile per condotta omissiva, il danno da perdita di chance non si identifica con la mera possibilità di agire, ma postula la prova, anche solo presuntiva, che l’attività omessa avrebbe concretamente consentito di evitare il pregiudizio. La valutazione va condotta secondo la regola del “più probabile che non”, applicabile non solo al nesso di causalità, ma anche all’accertamento degli elementi costitutivi dell’illecito erariale. Incombe sulla Procura contabile l’onere di dimostrare che, ove i convenuti avessero tenuto il comportamento dovuto, il vantaggio sperato si sarebbe ragionevolmente realizzato. Il difensore costituito risponde del dovere di informare l’avente causa della parte colpita dall’evento interruttivo, secondo il combinato disposto degli artt. 1710 e 1728 cod. civ. e dei principi affermati dalla Corte cost. n. 136/1992.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un accordo transattivo con cui la Regione ha risarcito una società di progetto per il contenzioso relativo al sistema integrato dei rifiuti solidi urbani, poi definito da un lodo arbitrale sfavorevole. Il lodo, impugnato davanti alla Corte di appello, veniva travolto dall’evento interruttivo conseguente alla successione della Regione nella gestione commissariale. Il giudizio non veniva riassunto e il lodo passava in giudicato, con successiva transazione e pagamento dilazionato.
La Procura contabile ha convenuto in giudizio il responsabile dell’unità organizzativa preposta alla transizione e l’avvocato dello Stato, prospettando una responsabilità ripartita al 50%, per un danno da perdita di chance quantificato al 90% di quanto corrisposto.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Sezione rigetta l’eccezione di nullità della citazione. Secondo l’art. 87 c.g.c. è richiesta una mera corrispondenza tra i fatti della citazione e gli elementi essenziali dell’invito a dedurre: la diversa percentuale di addebito non incide sulla fattispecie contestata e non compromette il diritto di difesa.
Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo della successione tra enti, richiamando l’art. 1, comma 422, legge n. 147/2013, che impone il subentro nei procedimenti pendenti anche ai sensi dell’art. 110 cod. proc. civ., e gli artt. 299 e 300 cod. proc. civ. Il difensore costituito, che dichiari in udienza l’evento interruttivo, è onerato delle comunicazioni necessarie a rendere edotto l’avente causa. Il dovere prescinde dalla natura del rapporto e opera anche per l’avvocato dello Stato.
La condotta omissiva di entrambi i convenuti è ritenuta gravemente negligente. Il responsabile della struttura avrebbe dovuto attivarsi per acquisire ogni elemento e assumere le iniziative utili alla tutela degli interessi regionali; il difensore avrebbe dovuto informare dell’interruzione chi era chiamato a succedere, atteso che il termine di riassunzione decorre automaticamente dalla dichiarazione in udienza, a prescindere dalla conoscenza effettiva dei legittimati.
La Sezione diverge invece dalla tesi attorea sull’elemento oggettivo del danno. La giurisprudenza richiamata, con la Cass. Sez. III n. 25112/2017 e la Cass. Sez. III n. 24670/2024, impone un accertamento prognostico positivo, secondo il criterio del più probabile che non, sull’esito favorevole dell’azione omessa. Il parallelismo con il giudizio parallelo, su cui la Procura fonda la prova, non trova riscontro: in quel caso la clausola compromissoria era stata ritenuta priva di efficacia e la declinatoria tempestiva, mentre nella vicenda in esame le parti avevano aderito senza riserva al collegio arbitrale.
L’ordinanza cautelare di sospensione, valorizzata dalla Procura, non è sufficiente a dimostrare che il giudizio riassunto sarebbe giunto alla nullità del lodo; la stessa eventuale declaratoria non avrebbe precluso una successiva azione. Non risulta provato che la riassunzione avrebbe necessariamente evitato il pregiudizio. La domanda è pertanto infondata e viene rigettata, con assorbimento delle altre questioni e condanna della Regione alle spese.
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Nota della Redazione
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