Controlli su bilancio Sogei e vicenda penale del dirigente (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 36 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti e delle società sottoposti a vigilanza non si esaurisce nell’esame del bilancio, ma investe i principali fatti di gestione e l’adeguatezza degli assetti organizzativi e di controllo interno. La Sezione riferisce al Parlamento, ai sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, il risultato del controllo eseguito con le modalità dell’articolo 12 della stessa legge, valutando congiuntamente la regolarità contabile, l’efficienza dell’azione sociale e i profili di rischio, anche di rilievo penale. Nell’esercizio di tale funzione la Corte formula raccomandazioni e rilievi, tra cui l’invito al puntuale rispetto del principio della rotazione nell’esercizio delle funzioni dirigenziali. Quanto all’attività contrattuale, la proroga tecnica è ammessa, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50 del 2016 (oggi art. 120, comma 11, del d.lgs. n. 36 del 2023), solo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione del nuovo contraente.
Il Fatto
La Sezione del controllo sugli enti ha esaminato la gestione finanziaria della Società Generale d’Informatica s.p.a. – Sogei per l’esercizio 2022, società interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze e operante secondo il modello dell’in house providing. Il bilancio, approvato dal Consiglio di amministrazione, è stato trasmesso alla Corte in adempimento dell’art. 4 della legge n. 259 del 1958.
La relazione riferisce alle Presidenze delle due Camere il risultato del controllo e valuta i principali fatti di gestione, compresi quelli intervenuti successivamente alla chiusura dell’esercizio. Tra questi assume rilievo la vicenda penale che ha coinvolto il Direttore generale Business, destinatario di misure cautelari e poi revocato da tutte le cariche, con successivo licenziamento.
La Motivazione della Corte
Sul piano economico-patrimoniale la Corte rileva un andamento espansivo. Il valore della produzione passa da 727,3 milioni del 2021 a 884,8 milioni nel 2022 (+21,6 per cento), mentre l’utile dell’esercizio si attesta a 69.067.401 euro, in crescita del 16,5 per cento. Il patrimonio netto sale a 241,6 milioni. Il costo del lavoro, pari a 186,4 milioni, aumenta del 9 per cento, e l’organico raggiunge 2.603 unità.
La Sezione esamina l’attività contrattuale, che registra un decremento del valore del 7,8 per cento rispetto al 2021. Nel 2022 sono state stipulate 25 proroghe tecniche, di cui 13 senza incremento del massimale, per un valore complessivo di 10,49 milioni. Richiamato l’art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50 del 2016, operante ratione temporis, la Corte ricorda che la proroga della durata del contratto è consentita solo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di scelta del nuovo contraente e invita la Società ad adottare le iniziative idonee al pieno rispetto di tali disposizioni.
Quanto agli assetti organizzativi e di controllo interno, la Corte dà atto dell’aggiornamento del modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001, del codice etico e del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Alla luce della vicenda penale, la Sezione raccomanda il puntuale rispetto del principio della rotazione, con particolare riguardo all’esercizio delle funzioni dirigenziali, e l’aggiornamento della sezione “Società trasparente” ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013.
Sul piano della gestione, la Corte segnala il ruolo della Società come soggetto attuatore di 19 progetti a valere sul Pnrr, per un totale di 289.235.692 euro, e il sostegno alla realizzazione del sistema ReGiS per il monitoraggio e la rendicontazione delle iniziative finanziate. Evidenzia inoltre la fusione per incorporazione della controllata Soluzioni per il Sistema Economico, disposta dall’art. 18 ter del d.l. n. 75 del 2023, e il trasferimento a Sogei delle attività ICT di Agenzia delle entrate-Riscossione previsto dalla legge n. 197 del 2022.
La vicenda penale, riferita dalla Corte per la sua gravità, si è conclusa con sentenza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, adottata ex art. 444 cod. proc. pen., con condanna e confisca di somme già in sequestro; la Corte ne tiene conto quale fattore di rischio per gli assetti di controllo, senza estenderne gli effetti alla gestione complessiva, che resta nel complesso in equilibrio.
Nota della Redazione
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