Controlli interni negli enti locali: criticità sul sistema di reporting e sul controllo di gestione (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 53 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sistema dei controlli interni degli enti locali deve costituire un presidio effettivo della sana gestione finanziaria, fondato su un’attività di reporting organica e funzionale, integrata in un ciclo di monitoraggio continuo e di autocorrezione, e non meramente formalistica. Il controllo di gestione, ai sensi degli artt. 196, 197 e 198 TUEL, non può essere assimilato alla valutazione della performance, dovendo assicurare la rilevazione sistematica dei costi e dei risultati per misurare efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, con monitoraggio in corso d’esercizio e tempestiva refertazione alla Corte dei conti. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile, ex art. 147-bis TUEL, richiede metodologie di campionamento statistico-probabilistico, basate su criteri di stratificazione per tipologia e rischio degli atti, non potendo ridursi a una mera estrazione casuale semplice.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha esaminato le relazioni annuali sul funzionamento del sistema dei controlli interni trasmesse dal comune di Desio per gli anni 2021, 2022 e 2023, ai sensi dell’art. 148 TUEL. L’istruttoria, avviata tramite l’analisi dei questionari e delle produzioni documentali, è proseguita con una nota di richiesta chiarimenti del 26 agosto 2025, seguita dalla risposta dell’ente e dal deferimento del magistrato istruttore per la fissazione della camera di consiglio.
All’esito dell’esame collegiale, la Sezione ha riscontrato criticità diffuse nell’effettività e nella funzionalità dei diversi controlli interni, pur in presenza di una loro formale disciplina regolamentare.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato, in primo luogo, che il controllo strategico viene esercitato esclusivamente attraverso gli strumenti di programmazione e rendicontazione, quali DUP e PEG/PIAO, senza un monitoraggio periodico in corso d’esercizio, in assenza di una struttura dedicata e di report autonomi. Analoghe carenze sono state riscontrate nel controllo di gestione, la cui documentazione non consente di verificare compiutamente l’analisi degli scostamenti e il supporto all’adozione di tempestive misure correttive.
In particolare, i referti del controllo di gestione risultano prevalentemente incentrati su grandezze finanziarie, senza un’adeguata rappresentazione dei costi economici e dei risultati riferibili ai singoli servizi e centri di costo, discostandosi dalle finalità proprie delineate dall’art. 197 TUEL. La Corte ha evidenziato una sostanziale assimilazione del controllo di gestione alla valutazione della performance, con la Relazione sulla performance indicata quale documento sostitutivo del referto previsto dagli artt. 198 e 198-bis TUEL, sovrapposizione non coerente con il quadro normativo. Per le annualità 2021 e 2022 il referto non è stato trasmesso nei termini di legge, mentre quello relativo al 2023 è stato acquisito solo a seguito di sollecito istruttorio, risultando peraltro costituito da atti di programmazione e rendicontazione della performance e non da un referto di gestione in senso proprio.
Quanto al controllo di regolarità amministrativa e contabile, l’esame a campione basato su estrazione casuale semplice nella misura minima del 5% degli atti non è stato ritenuto conforme ai principi di campionamento statistico-probabilistico richiesti dall’art. 147-bis TUEL, rendendo opportuno il ricorso a tecniche di selezione stratificate per tipologia e rischio. Per il controllo sugli organismi partecipati, pur formalmente attivo, il monitoraggio risulta prevalentemente incentrato sui rapporti finanziari, senza indicatori di economicità, efficienza e qualità dei servizi affidati. Infine, il controllo sulla qualità dei servizi, attivato solo dal 2022, appare limitato per assenza di una Carta dei servizi comunale, di standard di qualità misurabili e di forme strutturate di coinvolgimento degli stakeholder.
La Sezione ha pertanto riscontrato un sistema dei controlli interni non del tutto adeguato, invitando l’amministrazione ad assumere le necessarie iniziative correttive e a conformarsi puntualmente agli obblighi comunicativi verso la Corte, riservandosi ulteriori verifiche e l’eventuale attivazione delle iniziative di cui all’art. 148, comma 4, TUEL.
Nota della Redazione
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