Controllo giudiziario volontario senza efficacia retroattiva sulla sostituzione nel RTI (TAR Toscana n. 1074 del 30.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ammissione dell’operatore economico al controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011 sospende gli effetti dell’informativa antimafia interdittiva solo pro futuro e non ha efficacia retroattiva. Essa non elimina gli effetti già prodotti dall’interdittiva nei rapporti in corso, né impone alla stazione appaltante di revocare i provvedimenti espulsivi legittimamente adottati nel periodo antecedente. La deroga al principio di continuità nel possesso dei requisiti opera solo se, all’atto dell’ammissione al controllo, le attività esecutive del contratto siano già state concretamente avviate. La sostituzione della mandataria nel raggruppamento temporaneo ex art. 48, comma 17, d.lgs. n. 50/2016, disposta nella vigenza dell’interdittiva, è legittima e non può essere travolta dalla successiva riammissione alla white list.

Il Fatto

La società ricorrente partecipava, come mandataria, a un RTI aggiudicatario di un appalto integrato indetto dalla Provincia per la realizzazione di opere di viabilità. Dopo la stipulazione del contratto, la Prefettura negava l’iscrizione della società nella white list, adottando un’informativa antimafia interdittiva. La società impugnava quel diniego; il TAR, con sentenza non definitiva, rigettava il ricorso principale e ordinava l’integrazione del contraddittorio sul ricorso per motivi aggiunti.

Nel frattempo i restanti membri del raggruppamento manifestavano alla Provincia la volontà di eseguire le opere con una modificazione soggettiva interna. La stazione appaltante approvava quindi la modifica soggettiva del RTI, individuando il nuovo operatore esecutore nella mandataria subentrata e nelle mandanti. Sopravvenuta l’ammissione della ricorrente al controllo giudiziario volontario, con sospensione degli effetti dell’interdittiva e reiscrizione nella white list, la società chiedeva il proprio reintegro nell’appalto. La Provincia negava il reintegro, e la società impugnava sia il provvedimento di modifica del RTI sia il diniego.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge in via preliminare l’eccezione di tardività della costituzione della controinteressata. Il termine di costituzione delle parti intimate, stabilito dall’art. 46 c.p.a., non ha carattere perentorio: la costituzione è ammissibile fino all’udienza di discussione. Nel caso concreto il deposito, avvenuto trenta giorni liberi prima dell’udienza, è tempestivo.

Nel merito, la ricorrente sosteneva che la Provincia avesse fondato il diniego su un’errata lettura della giurisprudenza amministrativa, invocando il principio secondo cui, in fase esecutiva, l’attività contrattuale può proseguire ove l’operatore sia ammesso al controllo giudiziario. Il TAR richiama l’art. 80, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 e l’art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011, che sospende gli effetti di cui all’art. 94 del codice antimafia, e osserva che tale sospensione opera solo temporaneamente e per il futuro.

L’informativa interdittiva imponeva alla Provincia un recesso vincolante nei confronti della mandataria, salva la possibilità di proseguire il rapporto con altro operatore costituito mandatario. L’ammissione al controllo giudiziario, in mancanza di diversa indicazione legislativa, non ha efficacia retroattiva: non può rimuovere né rendere ex post illegittimi i provvedimenti espulsivi già maturati, né obbligare l’amministrazione a tornare sui propri passi.

Il Collegio precisa inoltre la nozione di fase esecutiva rilevante ai fini della deroga al principio di continuità nel possesso dei requisiti. Non basta la formale stipulazione del contratto: occorre che le attività materiali di esecuzione siano già iniziate al momento dell’ammissione al controllo. Nel caso di specie la consegna dei lavori di progettazione al nuovo RTI è avvenuta solo dopo la sostituzione della mandataria, e la progettazione è stata poi completata dal nuovo raggruppamento.

La riammissione della ricorrente, oltre a essere legata alla durata temporanea del controllo giudiziario, inciderebbe negativamente sulla continuità e sulla regolare esecuzione dell’appalto e pregiudicherebbe l’affidamento degli altri operatori raggruppati alla stabilità della composizione del RTI. Il ricorso per motivi aggiunti è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della complessità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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