Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dopo il rilascio del permesso di costruire sostitutivo (TAR Lombardia n. 3704 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio della domanda, in virtù del quale il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto su iniziativa del soggetto che si ritiene leso. Ne consegue che, ove la parte ricorrente dichiari il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito, il giudice non ha altra possibilità che dichiarare l’improcedibilità del ricorso, senza poter conoscere del merito della controversia. Tale dichiarazione, espressamente resa in corso di causa, integra un’ipotesi di cessazione della materia del contendere che determina l’improcedibilità ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm..
Il Fatto
La società ricorrente presentava al Comune di Milano, in data 19 luglio 2022, una SCIA alternativa al permesso di costruire per interventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione di manufatti in cortile, con mantenimento della superficie lorda esistente. L’amministrazione comunale dichiarava l’inefficacia dell’istanza, rilevando plurime criticità. Avverso tale atto la società e il nuovo proprietario dell’immobile proponevano ricorso dinanzi al TAR.
In prossimità dell’udienza di discussione, i ricorrenti rappresentavano di aver ottenuto, in data successiva, un permesso di costruire per un intervento sostitutivo di quello oggetto della SCIA impugnata. Il Collegio, ritenuta la possibile configurabilità di una sopravvenuta carenza di interesse, assegnava alle parti termine per dedurre sulla questione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preso atto della memoria con cui la parte ricorrente ha espressamente dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito del ricorso. In applicazione del principio dispositivo, che regge anche il processo amministrativo, il Collegio ha ritenuto che non residuasse alcun potere di decidere nel merito, essendo il processo rimesso alla disponibilità della parte che lo ha instaurato.
Richiamando la giurisprudenza consolidata (Cons. Stato, Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5113), la sentenza afferma che, in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato solo su iniziativa del soggetto leso; di conseguenza, ove la parte attrice dichiari di non avere più interesse all’annullamento degli atti gravati, il giudice non può che dichiarare l’improcedibilità, non potendo decidere il merito d’ufficio.
Taleevenienza si configura quale ipotesi di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, riconducibile al disposto dell’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm., con assorbimento di ogni questione di merito. La circostanza che il ricorrente abbia ottenuto un nuovo titolo edilizio sostitutivo di quello impugnato rende, infatti, del tutto inutile una pronuncia sull’annullamento dell’atto originario, non residuando alcuna utilità concreta per la parte.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per disporne l’integrale compensazione tra le parti, in ragione dell’esito in rito del giudizio e della natura della sopravvenienza che ha determinato la definizione del processo.
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Nota della Redazione
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