Destituzione del poliziotto penitenziario per furto: legittima e non sproporzionata (TAR Toscana n. 40 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La destituzione del personale della Polizia penitenziaria condannato con sentenza irrevocabile per furto aggravato non è viziata da sproporzione, ove la legge tipizzi la sanzione espulsiva in presenza di condanna a pena non inferiore a un anno di reclusione. Il termine di centottanta giorni per l’avvio del procedimento disciplinare decorre dalla conoscenza formale e certa dell’irrevocabilità, desumibile dall’annotazione sull’originale della sentenza, e non da mere notizie non accompagnate da tale attestazione. Il disturbo da gioco d’azzardo non integra automaticamente causa di non imputabilità né circostanza attenuante prevalente, in mancanza di dati sulle sue concrete ricadute comportamentali. La scelta di non disporre la sospensione cautelare in pendenza del procedimento penale non contraddice la successiva destituzione.
Il Fatto
Il ricorrente, assistente capo di Polizia penitenziaria, è stato destinatario di un decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria con cui è stata disposta la destituzione dal servizio. Il procedimento disciplinare era stato avviato dopo il passaggio in giudicato della sentenza con cui il Tribunale di Firenze lo aveva condannato alla pena di un anno e due mesi di reclusione per il reato di furto aggravato, per essersi impossessato, in più occasioni, di oggetti di valore e denaro custoditi in un’abitazione di cui aveva la disponibilità delle chiavi, cagionando un danno di circa 30.000,00 euro.
Il ricorrente ha impugnato il decreto e gli atti presupposti, deducendo la tardività dell’azione amministrativa, il mancato rilievo della ludopatia e il difetto di proporzionalità della sanzione, chiedendo in via principale l’annullamento e, in subordine, la sostituzione con la sospensione dal servizio. L’amministrazione si è costituita resistendo al gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato tre motivi. Con il primo, il ricorrente ha dedotto la violazione dei termini per l’avvio e la conclusione del procedimento disciplinare, sostenendo che l’amministrazione fosse a conoscenza dell’irrevocabilità già dal giugno 2020. La censura è infondata: l’art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 449/1992 richiede che il procedimento sia avviato entro centottanta giorni dalla notizia certa della sentenza irrevocabile e concluso nei successivi novanta. Secondo la giurisprudenza consolidata e l’Adunanza Plenaria n. 14 del 13 settembre 2022, tale irrevocabilità deve risultare formalmente, secondo l’annotazione prevista dall’art. 27 reg. es. c.p.p. La comunicazione del giugno 2020 non recava l’annotazione di irrevocabilità, che si è perfezionata solo con la trasmissione dell’aprile 2021.
Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione degli artt. 11 e 12 del d.lgs. n. 449/1992 per non aver l’amministrazione valutato la ludopatia, i precedenti di servizio e le circostanze attenuanti. La Corte ha osservato che il disturbo da gioco d’azzardo è stato esaminato dal funzionario istruttore, che ha escluso la non imputabilità: il percorso riabilitativo era di oltre quattro anni successivo ai fatti e la relazione attestava una frequenza “occasionale” del gioco. Gli elementi disponibili non consentono di apprezzare l’effettiva consistenza del disturbo né le sue ricadute comportamentali. Quanto all’art. 11, l’amministrazione ha tenuto conto dei giudizi di “ottimo” e dei numerosi precedenti disciplinari.
Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto il difetto di proporzionalità della sanzione. La Corte ha richiamato l’art. 5, comma 3, lett. d), del d.lgs. n. 449/1992, che prevede la sospensione “salvo quanto previsto dall’articolo 6”. Quest’ultimo, al comma 3 lett. a), impone la destituzione per condanna a pena non inferiore a un anno per furto. La scelta sanzionatoria è dunque conforme alla tipizzazione di legge.
La Corte ha inoltre escluso che la mancata sospensione cautelare in pendenza del procedimento penale contraddica la destituzione: la cautela richiede un quid pluris, ossia la particolare gravità del reato, assente rispetto a un illecito di natura patrimoniale. Il ricorso è stato respinto con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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