Servizio di tesoreria comunale: proroga tecnica illegittima per difetto di programmazione (TAR Calabria n. 498 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proroga tecnica del servizio di tesoreria comunale è legittima solo in presenza di presupposti tassativi: carattere eccezionale, temporaneità, avvio della nuova gara al momento della proroga e assenza di ritardi imputabili all’amministrazione. Il dissesto finanziario dell’ente non esonera l’amministrazione dall’obbligo di corretta programmazione dell’affidamento, poiché la separazione tra gestione pregressa e gestione corrente non incide sulla doverosità delle attività istituzionali. La proroga disposta quando il rapporto è già scaduto e in assenza dei presupposti rende definitivamente inefficace la convenzione originaria. Il giudice amministrativo può modulare gli effetti dell’accertamento, concedendo all’ente un termine ragionevole per l’individuazione del nuovo affidatario, in ragione della natura essenziale e continuativa del servizio.
Il Fatto
Una banca, all’esito di una selezione competitiva, aveva stipulato con un Comune una convenzione di tesoreria con durata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2018. Dopo la scadenza, il Comune aveva addebitato alla banca somme non previste e aveva agito innanzi al giudice ordinario chiedendo di accertare l’illegittimità delle modifiche contrattuali e la restituzione di quanto percepito. La banca, in via riconvenzionale, aveva chiesto dichiararsi la cessazione della convenzione alla data del 31 dicembre 2018.
Il Tribunale adito, con sentenza del 23 dicembre 2024, n. 2193, aveva accolto le domande del Comune e dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda riconvenzionale. La banca ha quindi riassunto il giudizio davanti al TAR per l’accertamento dell’inefficacia della convenzione per scadenza del termine.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di carenza di interesse, rilevandone la genericità. Ha richiamato il principio per cui l’interesse ad agire postula la prospettazione di una lesione concreta ed attuale e l’effettiva utilità del ricorso, secondo la giurisprudenza amministrativa. La tipologia di concessione di servizio, gli obblighi del tesoriere previsti dal d.lgs. n. 267/2000 e la sopravvenuta scadenza della convenzione integrano i requisiti di attualità e concretezza dell’interesse.
Nel merito, il ricorso è stato giudicato fondato. Il Collegio ha ricordato che, ai sensi dell’art. 210 del d.lgs. n. 267/2000, l’affidamento del servizio di tesoreria richiede procedure ad evidenza pubblica nel rispetto del principio di concorrenza. Ha richiamato il parere A.N.A.C. n. 2727 del 1° agosto 2022, secondo cui la proroga tecnica è ammessa solo quando ricorrono presupposti tassativi: carattere eccezionale, temporaneità finalizzata al passaggio a un nuovo contratto, avvio della nuova gara già in corso e assenza di ritardi imputabili all’amministrazione.
Nel caso concreto, il Comune ha deliberato l’affidamento per il triennio 2019-2021 solo il 28 dicembre 2018, tre giorni prima della scadenza della convenzione, e ha richiesto la proroga il 7 gennaio 2019, quando il rapporto era ormai estinto. La prima procedura è stata attivata con determina del 16 aprile 2019. Il Collegio ha ritenuto che il dissesto finanziario non giustifichi il ritardo: la separazione tra gestione pregressa e corrente, disciplinata dall’art. 252, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, non esonera l’ente dal proseguire le attività istituzionali, tra cui il servizio di tesoreria, senza aggravi sulla situazione debitoria pregressa.
Pertanto difetta il “ritardo non imputabile all’amministrazione” che avrebbe legittimato la proroga. La convenzione è divenuta definitivamente inefficace e l’ente dovrà adottare i provvedimenti per individuare il nuovo affidatario.
Quanto agli effetti, il Collegio ha tenuto conto della prossima chiusura dello stato di liquidazione, della natura essenziale e continuativa del servizio e della richiesta dell’ente. Valutati gli interessi in gioco ai sensi dell’art. 1 c.p.a., ha concesso un periodo non superiore a sei mesi dalla pubblicazione per l’individuazione del nuovo gestore, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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