Ottemperanza al giudicato e penalità di mora contro l’amministrazione sanitaria (TAR Calabria n. 1074 del 03.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il subentro dell’azienda sanitaria provinciale nei rapporti giuridici attivi e passivi dell’ASL soppressa rende la prima destinataria degli effetti del giudicato formatosi nei confronti della seconda, ai sensi dell’art. 2909 c.c. L’azione di ottemperanza è esperibile anche per l’esecuzione di sentenze civili di condanna al pagamento di somme di denaro. La domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. è ammissibile anche in tale ipotesi, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario ad acta. L’atto di cessione del credito successivo alla pronuncia e non richiamato nel dispositivo non è opponibile all’amministrazione nel giudizio di ottemperanza.

Il Fatto

Il Tribunale Civile di Castrovillari, con sentenza n. 283/2017, ha condannato l’ASL n. 2 di Castrovillari al pagamento di una somma in favore del creditore per i danni subiti, oltre interessi. La sentenza è passata in giudicato e il titolo esecutivo è stato notificato all’amministrazione nel maggio 2018.

Il creditore ha quindi adito il TAR Calabria con ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo che fosse ordinato all’ASP di Cosenza — subentrata all’ASL per effetto dell’art. 7 della legge regionale n. 9 dell’11 maggio 2007 — il pagamento delle somme, gli interessi e la condanna ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. per il ritardo. L’amministrazione ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e attiva, oltre alla necessità di coordinare l’esecuzione con altro giudizio di ottemperanza pendente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge la prima eccezione preliminare. Per effetto dell’art. 7 della legge regionale n. 9/2007, l’ASP di Cosenza è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo all’ASL n. 2 di Castrovillari. La sentenza costituente titolo esecutivo, benché pronunciata nei confronti dell’ASL, produce effetti anche verso l’intimata in forza dell’art. 2909 c.c., secondo cui l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti e i loro aventi causa.

Quanto al difetto di legittimazione attiva, il Collegio rileva che nel ricorso non è stata formulata alcuna esplicita richiesta di condanna dell’amministrazione a corrispondere direttamente alla cessionaria le somme oggetto della cessione del credito. L’accordo di cessione, comunque, fuoriesce dal dispositivo della sentenza di cui si chiede l’esecuzione, essendo ad essa successivo, come affermato dal TAR Lazio, Sezione III quater, n. 12337 del 12 dicembre 2016.

Il coordinamento con l’altra azione di ottemperanza pendente è rimesso al debitore, ove paghi spontaneamente, o al commissario ad acta, che sottrarrà le somme dovute all’un creditore da quelle dovute all’altro. Nel merito, l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., con interessi nella misura indicata dal titolo.

Sulla domanda ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., il Collegio ne riconosce l’ammissibilità anche quando l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 25 giugno 2014 e la novella del comma 781 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015. Non sussistendo iniquità o cause ostative, la penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, in aggiunta agli interessi legali, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario.

Il TAR dichiara l’obbligo dell’ASP di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, detratto quanto già eventualmente pagato, e nomina commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega, per l’ipotesi di inerzia. Le spese sono poste a carico dell’amministrazione inadempiente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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