Controllo giudiziario volontario: necessaria la verifica dell’occasionalità dell’agevolazione (Cass. pen. Sez. V n. 7091 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione, quando sia formulata richiesta di controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il giudice non può limitarsi a prendere atto dell’informazione antimafia interdittiva e della pendenza del giudizio amministrativo avverso la stessa. Egli deve verificare sia il carattere occasionale dell’agevolazione che il libero svolgimento dell’attività economica può determinare nei soggetti di cui al comma 1 della medesima disposizione, sia la concreta possibilità dell’impresa di riallinearsi con il contesto economico sano, affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose. L’accertamento demandato al giudice della prevenzione ha struttura bifasica: a una fase statico-retrospettiva sull’occasionalità segue una fase dinamico-prospettica sulla bonifica. Il controllo giudiziario costituisce un’unica misura di prevenzione patrimoniale, che può essere disposta su iniziativa privata senza che ciò muti la sostanza dell’istituto.

Il Fatto

Una società, destinataria di interdittiva prefettizia, ha chiesto al Tribunale di Napoli l’applicazione del controllo giudiziario cd. volontario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, avendo impugnato il provvedimento del prefetto dinanzi al giudice amministrativo. Il Tribunale ha rigettato la richiesta e la Corte di appello di Napoli ha confermato il rigetto, escludendo di poter riesaminare gli elementi posti a fondamento dell’interdittiva.

La società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011, il travisamento dell’elemento indiziario e l’assenza di motivazione sulla bonificabilità dell’impresa. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal regime delle impugnazioni nel procedimento di prevenzione, ove il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27 d.lgs. n. 159/2011. Resta escluso il vizio di motivazione, salvo il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. Richiama sul punto Sez. U n. 33451 del 29/05/2014, Repaci.

Il Collegio ricostruisce poi i presupposti dell’istituto, valorizzando l’apporto di Sez. U n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, che ha collocato il controllo giudiziario, anche volontario, nel medesimo sottosistema dell’amministrazione giudiziaria, ispirato al paradigma terapeutico del recupero dell’azienda. Da ciò deriva la necessaria verifica del grado di assoggettamento e dell’occasionalità dell’agevolazione, oltre alla prognosi di bonificabilità.

La Corte non condivide l’orientamento che, in nome delle esigenze di non sovrapposizione con il giudizio amministrativo, ritiene più circoscritto l’accertamento nel caso di richiesta privata. Il modulo procedimentale non giustifica alcuna differenza di poteri cognitivi, essendo il controllo giudiziario un’unica misura.

L’esame dei parametri evidenzia la sussistenza della violazione di legge: la Corte distrettuale ha escluso di poter apprezzare le doglianze difensive, ha ritenuto irrilevante la risalente collocazione temporale degli elementi di commistione e ha fondato la decisione su fatti che il giudice penale ha ritenuto non avvenuti. Il decreto è annullato con rinvio alla Corte di appello di Napoli.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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