Ricorso inammissibile per doglianze generiche non confrontate con la motivazione di merito (Cass. pen. Sez. VII n. 5290 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga le doglianze già esaminate in sede di merito senza un adeguato confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata. La mera riproposizione dei motivi, in assenza di una critica specifica alla motivazione del giudice di appello, integra il vizio di genericità dei motivi di ricorso. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte di Appello di Torino, con sentenza dell’8 maggio 2024, aveva confermato la decisione di primo grado del Tribunale di Vercelli, affermando la penale responsabilità di due imputati in relazione a un tentato incendio, per il primo, e a un favoreggiamento, per la seconda.

Avverso tale sentenza entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Le censure del primo ricorrente investivano la valutazione di responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto; quelle della seconda riguardavano la responsabilità e il diniego della speciale causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. La questione giunge così davanti alla Corte suprema.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rilevato che tutte le doglianze proposte riguardano punti che erano stati oggetto di ampia e adeguata trattazione in sede di merito. I ricorrenti si sono limitati a riproporre le medesime censure già sottoposte al giudice di appello, senza sviluppare alcun confronto critico con le ragioni espresse nella sentenza impugnata.

Secondo la Corte, è proprio questa modalità di deduzione a integrare il vizio di genericità dei motivi. Il ricorso per cassazione non può risolversi nella mera ripetizione delle tesi di merito: occorre indicare in modo specifico i passaggi della motivazione che si assumono erronei e le ragioni del dissenso. In mancanza, la censura resta priva dei requisiti di specificità richiesti dalla legge.

La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati e generici. Ha inoltre osservato che, in assenza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, non poteva essere esclusa la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 616 cod. proc. pen., che ha ritenuto congruo determinare in euro tremila.

Alla declaratoria di inammissibilità è seguita di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha così ribadito il rigoroso onere di specificità che grava sul ricorrente, il quale, per non incorrere nella declaratoria di inammissibilità, deve necessariamente misurarsi con le argomentazioni del giudice di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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