Il controllo giudiziario volontario richiede la verifica dell’infiltrazione mafiosa e dell’occasionalità dell’agevolazione (Cass. pen. Sez. 5 n. 15141 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo giudiziario volontario di cui all’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011 non è misura soggetta al potere potestativo dell’impresa richiedente, né può essere accordato sulla sola base dell’avvenuta impugnazione dell’interdittiva antimafia. Il giudice della prevenzione, preso atto dell’informazione interdittiva e della pendenza del giudizio amministrativo, è tenuto ad accertare la sussistenza del pericolo concreto di infiltrazione mafiosa, la natura occasionale dell’agevolazione e la concreta possibilità dell’impresa di riallinearsi al contesto economico sano. La richiesta va rigettata sia quando l’agevolazione non sia occasionale o bonificabile, sia quando difetti del tutto il presupposto dell’infiltrazione.

Il Fatto

La società, destinataria di una informativa antimafia interdittiva del Prefetto di Napoli emessa in data 11/12/2023, aveva proposto impugnazione dinanzi al TAR e richiesto al Tribunale delle misure di prevenzione l’applicazione del controllo giudiziario volontario ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, a seguito del rinnovo dell’interdittiva originaria del 2017. Il Tribunale aveva dichiarato la richiesta inammissibile, ma la Corte d’appello di Napoli, in sede di rinvio dopo l’annullamento disposto dalla prima sezione della Cassazione, aveva rigettato nel merito l’istanza, ritenendo sussistente un concreto e perdurante pericolo di infiltrazione camorristica nella compagine aziendale.

La Motivazione della Corte

La quinta sezione penale ricostruisce il sistema delle misure di prevenzione patrimoniali, collocando l’istituto del controllo giudiziario in una posizione intermedia tra la confisca e l’amministrazione giudiziaria, quale strumento di bonifica aziendale volto a contrastare il pericolo di infiltrazioni mafiose quando l’agevolazione abbia carattere occasionale. Con riguardo alla specifica forma volontaria di cui al comma 6 dell’art. 34-bis, la Corte aderisce all’orientamento nomofilattico secondo cui il giudice della prevenzione non può limitarsi a prendere atto dell’interdittiva e della pendenza del giudizio amministrativo, ma deve verificare i presupposti costitutivi della misura, comprensivi della sussistenza del pericolo di infiltrazione e della occasionalità dell’agevolazione.

Nel caso di specie, la Corte ritiene infondato il primo motivo di ricorso, con cui la società contestava la carenza del presupposto dell’infiltrazione. La decisione impugnata aveva correttamente valorizzato il compendio indiziario: la genesi della società, sorta nel periodo di pericolosità del padre dell’amministratrice, condannato quale imprenditore colluso con il clan; la simulata intestazione delle quote alla moglie prima e alle giovani figlie poi; la presenza continuativa in azienda di soggetti portatori di pericolosità qualificata; la disponibilità di autovetture aziendali da parte del soggetto controindicato.

La Corte esclude che il decreto del 2013, con cui era stata negata la pericolosità attuale del padre dell’amministratrice, possa integrare un giudicato preclusivo. Il principio del ne bis in idem opera solo rebus sic stantibus e non impedisce la rivalutazione della pericolosità quando emergano elementi nuovi o non valutati, come nel caso del rapporto di lavoro presso la società e delle richieste estorsive subite dal condannato. La verifica della Corte territoriale non si fonda su una presunzione di dissimulazione proprietaria legata alla sproporzione patrimoniale, – criterio evocato dagli artt. 20 e 24 d.lgs. n. 159/2011 – ma su un composito compendio di indici fattuali che rivelano la sostanziale intestazione fittizia della società a familiari del soggetto pericoloso.

Quanto al terzo motivo, la Corte reputa non censurabile la valutazione del licenziamento del fratello del condannato, intervenuto solo a seguito dell’interdittiva: la misura di self cleaning è stata correttamente considerata di carattere strumentale, inidonea a interrompere il perdurante assoggettamento della società alla matrice di pericolosità. La presenza del soggetto controindicato nelle strutture aziendali costituisce elemento di condizionamento diretto e operativo, che descrive una compenetrazione genetica tra la società e l’area criminale, radicalmente estranea all’ambito dell’agevolazione occasionale che delimita il perimetro di applicazione del controllo giudiziario volontario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *