Incarichi da fondi di coesione e controllo della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 320 del 11.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
I contratti di collaborazione autonoma stipulati dalle amministrazioni ai sensi dell’art. 1, comma 179-bis, L. n. 178/2020, come introdotto dall’art. 11, comma 2, D.L. n. 36/2022, sono soggetti al controllo successivo sulla gestione della Corte dei conti ai sensi dell’art. 1, comma 173, L. n. 266/2005, in quanto riconducibili agli incarichi di cui all’art. 7, commi 6 e 6-bis, D. Lgs. n. 165/2001. Ne consegue che il giudice contabile verifica la conformità della procedura di conferimento ai presupposti di legittimità ivi previsti, ai parametri dettati dalla normativa speciale di settore e agli obblighi di pubblicazione dell’art. 15, D. Lgs. n. 33/2013. L’incarico che rispetti la soglia di remunerazione, il limite temporale e lo schema contrattuale tipizzato è conforme; resta fermo il rilievo della genericità dell’oggetto e del ritardo nella pubblicazione. La verifica si conclude con un accertamento di conformità, privo di sanzione, ma idoneo a orientare l’attività successiva dell’ente.

Il Fatto

Il Comune di Linguaglossa è risultato tra le amministrazioni assegnatarie di risorse ai sensi dell’art. 1, comma 179-bis, L. n. 178/2020, per un contratto di collaborazione con profilo tecnico. La Giunta municipale ha deliberato una selezione pubblica per reperire un esperto di profilo Junior; all’esito, il responsabile del settore competente ha approvato i verbali della commissione e dichiarato vincitore un professionista, con cui il Comune ha stipulato il contratto in data 8 febbraio 2023, per la durata di tre anni.

La documentazione è stata trasmessa alla Sezione di controllo per la Regione siciliana in ottemperanza all’obbligo previsto dall’art. 1, comma 173, L. n. 266/2005, che impone di sottoporre gli atti di spesa relativi a incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione al controllo successivo sulla gestione. La Sezione ha quindi verificato la rispondenza della procedura ai parametri normativi e alle proprie linee applicative.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal quadro normativo di riferimento. L’art. 1, comma 179, L. n. 178/2020 aveva autorizzato assunzioni a tempo determinato per gli interventi di coesione; esperite senza successo le procedure concorsuali, l’art. 11, comma 2, D.L. n. 36/2022 ha introdotto il comma 179-bis, consentendo di destinare le risorse non impegnate alla stipula di contratti di collaborazione ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 6-bis, D. Lgs. n. 165/2001. Da tale riconduzione deriva, secondo la Sezione, la soggezione dell’atto al controllo successivo ex art. 1, comma 173, L. n. 266/2005, secondo le linee applicative approvate con deliberazione n. 71/2023/INPR.

Sul piano dei parametri speciali, l’incarico risulta conforme alla soglia massima della remunerazione e al limite di durata non superiore a trentasei mesi, nonché allo schema contrattuale allegato alla circolare dell’Agenzia per la coesione territoriale. Il compenso pattuito rispetta il tetto massimo annuo previsto e la decorrenza contrattuale si colloca entro il triennio consentito.

Quanto ai presupposti dell’art. 7, comma 6, D. Lgs. n. 165/2001, la Corte rileva che è stata espletata una procedura di interpello interno, con esito negativo, e che l’oggetto dell’incarico corrisponde a obiettivi e progetti specifici, in coerenza con le esigenze dell’ente. La Sezione osserva tuttavia che la formulazione dell’oggetto contrattuale è alquanto generica, mancando una dettagliata descrizione degli adempimenti e delle attività richieste all’incaricata.

Sugli obblighi di trasparenza, il Collegio rileva che il Comune ha pubblicato i dati richiesti dall’art. 15, comma 1, D. Lgs. n. 33/2013, ma con ritardo rispetto al termine di tre mesi dal conferimento previsto dal comma 4. Il termine è stato superato, con conseguente tardività dell’adempimento.

Nonostante tali rilievi, la Sezione accerta la conformità dell’incarico alla normativa vigente e alle linee applicative, disponendo la trasmissione della pronuncia agli organi dell’ente e la sua pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 31, D. Lgs. n. 33/2013.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *