Controllo PNRR su CER e autoconsumo, decreto attuativo tardivo (Corte dei Conti Sez. contr. gestione Stato n. 35 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla gestione dei fondi del PNRR, esercitato ai sensi dell’art. 7, comma 7, d.l. n. 77/2021, valuta in termini di economicità, efficienza ed efficacia l’acquisizione e l’impiego delle risorse. Il differimento del termine fissato dal cronoprogramma per l’adozione del decreto attuativo di un investimento costituisce oggetto di rilievo quando dipenda da scelte organizzative dell’Amministrazione e non da circostanze oggettive. La concentrazione, in un unico decreto ministeriale, della disciplina degli incentivi alle fonti rinnovabili di cui al d.lgs. n. 199/2021 e di quella dell’intervento PNRR non è neutra rispetto al rispetto delle scadenze. La verifica dell’effettiva coerenza della regolamentazione con la disciplina euro-unitaria è rinviata alla fase attuativa. Il rispetto del vincolo di destinazione territoriale di cui all’art. 2, comma 6-bis, d.l. n. 77/2021 va programmato e monitorato lungo l’attuazione dell’intervento.

Il Fatto

La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato ha esaminato lo stato di attuazione dell’investimento M2C2 I 1.2 del PNRR, “Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo”, riferito al secondo semestre 2023. L’analisi muove dagli esiti della precedente deliberazione n. 55/2023/G ed è condotta, in fase preistruttoria, sui siti istituzionali e sul sistema ReGiS e, in fase istruttoria, attraverso richieste documentali, audizioni e contraddittorio con l’Amministrazione titolare.

L’intervento sostiene le configurazioni di autoconsumo per la condivisione di energia rinnovabile (CACER) e le comunità energetiche rinnovabili (CER) nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Il meccanismo di sostegno, originariamente previsto come prestito a tasso zero sul 100 per cento delle spese ammissibili, è stato convertito in contributo a fondo perduto sul 40 per cento. La questione centrale è se i tempi di adozione del decreto attuativo e la qualità della regolamentazione adottata siano compatibili con le scadenze del Piano.

La Motivazione della Corte

Il quadro delle risorse umane è stato ricostruito dalla Sezione come decisamente rafforzato rispetto al passato. Alla Convenzione sottoscritta con una società a prevalente partecipazione pubblica, ai sensi dell’art. 9 d.l. n. 77/2021, la Corte riconosce l’effetto di colmare la precedente carenza di professionalità. Non manca, però, il rilievo sull’elevato costo della Convenzione, in particolare per l’immissione di esperti esterni, di cui risultano contrattualizzate solo otto unità rispetto alle quarantatré previste.

Il punto centrale riguarda il cronoprogramma. Il termine del 30 settembre 2023, fissato per l’adozione del decreto ministeriale recante i criteri e le modalità di attuazione, non è stato rispettato. La Sezione chiarisce che il ritardo è dipeso dalla lunga interlocuzione con la Commissione europea in sede di notifica ai fini della disciplina degli aiuti di Stato, ma sottolinea anche che il d.lgs. n. 199/2021 già imponeva l’adozione dei decreti attuativi entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, termine ampiamente superato.

La Corte individua l’aspetto critico nella compresenza, nel medesimo decreto del 6 dicembre 2023, della disciplina degli incentivi tariffari di cui al d.lgs. n. 199/2021 e di quella dei contributi a fondo perduto dell’investimento PNRR. È proprio la parte estranea alla misura a giustificare la notifica alla Commissione e, dunque, il ritardo. La Sezione segnala inoltre che il testo risulta di difficile comprensione, con possibili ricadute applicative, e che la prospettiva temporale delle due discipline non è uniforme: l’una opera fino al 31 dicembre 2027, l’altra entro il perimetro del Piano.

Destano perplessità anche il mantenimento, nel decreto, del riferimento alla produzione indicativa di 2.500 GWh/anno, ormai eliminato dalla versione del PNRR approvata in sede Ecofin, e la scelta di affidare al GSE il ruolo di soggetto gestore in forza di una Convenzione non ancora sottoscritta al gennaio 2024. Infine, la Sezione richiama il rispetto della quota Sud del 40 per cento, che la titolare stima in circa 880 milioni di euro, rinviando a un momento successivo la verifica effettiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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