Pensione privilegiata: la Corte dei conti valuta autonomamente il nesso causale senza vincolo agli accertamenti per equo indennizzo (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 218 del 26.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata, ai sensi dell’art. 64 d.P.R. n. 1092/1973, il dipendente statale ha diritto al beneficio qualora, per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio, abbia subito menomazioni ascrivibili a una delle categorie della tabella A, rilevando i fatti di servizio esclusivamente quali causa, o concausa efficiente e determinante, nell’insorgenza o nell’aggravamento dell’infermità. Nel relativo giudizio, la Corte dei conti deve procedere a un’autonoma valutazione della dipendenza da causa di servizio, non potendo assumere carattere vincolante gli accertamenti effettuati ai fini del riconoscimento dell’equo indennizzo, istituto estraneo alla materia pensionistica in quanto volto alla protezione della speciale condizione del dipendente divenuto infermo in ragione del rapporto con l’Amministrazione. L’accertamento della causa di servizio è devoluto alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato.
Il Fatto
Il ricorrente, già Vice Commissario della Polizia di Stato e in pensione dal 1° settembre 2023, ha impugnato il provvedimento con cui l’INPS ha respinto la sua istanza volta a ottenere la pensione di privilegio. Il diniego si fondava sul parere negativo espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nel 2006, che escludeva la dipendenza da causa di servizio dell’infermità “modesti segni rx di spondilosi rachide cervicale”.
Il ricorrente lamentava l’illegittimità del diniego, assumendo che l’INPS avesse ancorato il rigetto a un parere afferente a una diversa e risalente istanza, mentre l’attuale patologia (“cervicoartrosi con discopatia C4-C7”) deriverebbe in via diretta dai traumi riportati a seguito di un incidente stradale occorso in servizio il 7 giugno 2005. Si sono costituiti il Ministero dell’Interno e l’INPS, chiedendo entrambi il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Giudice ha preliminarmente chiarito che, nel giudizio sulla pensione privilegiata, gli accertamenti effettuati ai fini dell’equo indennizzo non possono assumere carattere vincolante. L’istituto dell’equo indennizzo, infatti, è estraneo alla materia pensionistica, essendo volto alla protezione della speciale condizione del dipendente divenuto infermo in ragione del rapporto con l’Amministrazione, e trova titolo immediato e diretto in tale rapporto. La pensione privilegiata, invece, presuppone la cessazione del rapporto di impiego, sicché il giudice delle pensioni deve procedere a un’autonoma qualificazione dei medesimi fatti sul piano della specifica disciplina previdenziale pubblica.
Nel merito, la verifica ha riguardato la sussistenza del nesso eziologico tra il servizio prestato — con specifico riguardo all’incidente del 7 giugno 2005 — e la patologia “cervicoartrosi con discopatia C4-C7”. Il Giudice ha condiviso le conclusioni del Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa, che ha escluso la dipendenza da causa di servizio. Dalla ricostruzione anamnestica è emerso che già nel 2003, due anni prima del sinistro, la Commissione Medica di 2^ Istanza aveva riconosciuto la presenza di “modesti segni rx di spondilosi rachide cervicale”, su cui il CVCS aveva escluso la causa di servizio.
Il CML ha evidenziato che la patologia artrosica ha una genesi tipicamente degenerativa e che il trauma distorsivo del 2005 si è risolto in un semplice stiramento muscolo-legamentoso, senza lesioni dirette a carico delle strutture ossee o discali. L’evento non è stato quindi in grado di innescare ex novo un processo degenerativo né di avere un ruolo aggravante rispetto all’infermità già conclamata nel 2003. In difetto di ulteriori fattori usuranti o micro-traumatici documentati, non è stata raggiunta la prova del necessario nesso di causalità, con conseguente rigetto del ricorso e compensazione delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.