Controllo PNRR e obbligo di alimentazione del sistema ReGiS (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 273 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
I soggetti attuatori degli interventi finanziati con risorse del PNRR sono responsabili della corretta e tempestiva alimentazione del sistema ReGiS, quale piattaforma informatica unica di monitoraggio, programmazione e rendicontazione, i cui dati sono funzionali alle operazioni di controllo e validazione delle Amministrazioni titolari. La Sezione regionale di controllo, nell’ambito della funzione di verifica sull’attuazione del Piano, può rilevare profili di criticità allo stato degli atti e rivolgere all’ente una raccomandazione all’adozione di ogni misura utile al rispetto dei tempi di completamento delle opere e della rendicontazione. Il ritardo nell’avanzamento fisico ed economico, unito all’incompleta implementazione dei dati sul sistema, giustifica l’attivazione di un aggiornamento istruttorio e la richiesta di una relazione sullo stato di realizzazione.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Campania ha avviato d’ufficio un procedimento di controllo, ai sensi dell’art. 7, comma 7, del d.l. n. 77 del 2021, conv. dalla l. n. 108 del 2021, sulla gestione di due progetti finanziati a valere sul PNRR e affidati, come soggetto attuatore, al Comune di Ricigliano. Il primo intervento, identificato dal CUP G39G14001840005, riguarda il recupero e la riqualificazione dell’ex mattatoio comunale con destinazione a centro polifunzionale per la famiglia, per un valore complessivo di € 1.434.601,35. Il secondo, identificato dal CUP G35E22000010006, concerne la realizzazione di una struttura da destinare ad asilo nido, per un valore di € 772.800,00.

Dai dati rilevati sul sistema ReGiS emergevano avanzamenti disallineati rispetto ai cronoprogrammi e pagamenti approvati pari a zero. Con nota istruttoria del 4 luglio 2025, il Magistrato istruttore ha chiesto all’ente puntuali informazioni sulla gestione amministrativa ed economico-finanziaria dei progetti. Il Comune ha riscontrato, dopo proroga, con nota del 6 agosto 2025, dichiarando ritardi lievi, lavori in corso o in fase di completamento e un’implementazione di ReGiS limitata alla parte anagrafica.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce in via preliminare l’architettura finanziaria del Piano, muovendo dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal NGEU, per poi esaminare il quadro nazionale recato dal d.l. n. 77 del 2021. Rileva che ciascun soggetto titolare dei progetti finanziati è responsabile dell’attuazione conformemente ai principi della sana gestione finanziaria e che le risorse assegnate mantengono il vincolo di destinazione per l’intera durata del programma.

Il percorso argomentativo si sofferma sugli obblighi di monitoraggio e rendicontazione. L’Amministrazione titolare è tenuta a rimuovere o correggere le irregolarità suscettibili di compromettere il raggiungimento degli obiettivi del Piano e il rimborso delle spese da parte della Commissione europea. In caso di ritardi, deve comunicare tempestivamente al MEF gli scostamenti e le azioni correttive adottate, secondo quanto previsto dall’art. 8 del d.l. n. 77 del 2021. La Corte richiama inoltre la circolare MEF-RGS n. 27 del 21 giugno 2022, che qualifica ReGiS come piattaforma informatica unica alimentata dai soggetti attuatori, i quali provvedono con cadenza mensile ad aggiornare i dati e a renderli disponibili per i controlli.

Su questa base la Sezione esamina la risposta dell’ente e la confronta con i dati di sistema. Alla data della deliberazione, il primo progetto presenta un avanzamento economico e finanziario pari al 43%, con costi realizzati per € 616.972,84 su un totale di € 1.434.601,35 e pagamenti per € 600.200,71: circostanza che rende di difficile verificazione la previsione di fine lavori entro il 31/12/2025. Il secondo progetto registra un avanzamento pari al 58,4%, con costi realizzati per € 452.004,24 su € 772.800,00 e pagamenti per € 450.102,28.

Quanto alla dedotta implementazione parziale di ReGiS, la Corte ribadisce che gli obblighi di aggiornamento gravano sul soggetto attuatore e che il sistema è funzionale alle operazioni di controllo e validazione di competenza delle Amministrazioni titolari. L’incompletezza dei dati ostacola dunque la stessa funzione di verifica. La Sezione, pertanto, rileva la presenza dei profili di criticità descritti in parte motiva, raccomanda l’adozione di ogni misura utile a garantire il rispetto dei tempi di completamento delle opere e la diligente comunicazione dei dati su ReGiS, e dispone la trasmissione di una relazione di aggiornamento entro il 31 gennaio 2026, oltre alla pubblicazione della deliberazione sul sito istituzionale dell’ente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *