Controllo PNRR: obbligo di copertura per i progetti a rischio definanziamento (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 37 del 16.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla gestione dei progetti finanziati dal PNRR, esercitato dalla Sezione regionale ai sensi dell’art. 7, comma 7, d.l. 31 maggio 2021 n. 77, si concentra sul raggiungimento dei risultati intermedi e sulla progressione dei relativi procedimenti amministrativi, non potendo attendere l’esito conclusivo di attività protratte nel tempo. L’ente locale che ha assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti su risorse PNRR deve verificare tempestivamente la permanenza della copertura finanziaria: l’eventuale definanziamento di opere già affidate espone al rischio di risoluzione del contratto in danno, di oneri aggiuntivi e di squilibri di bilancio. La Corte riserva a successivi controlli l’esame delle misure adottate dall’ente a salvaguardia degli equilibri finanziari e degli effetti del definanziamento sui singoli interventi.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha svolto nel 2023 un’attività istruttoria, aggiornata a novembre, sullo stato di attuazione dei progetti PNRR di un ente locale in qualità di soggetto attuatore e beneficiario. L’indagine prosegue la ricognizione avviata nel 2022 ed è stata rimodulata come solo controllo sulla gestione dopo la modifica normativa che ha escluso il controllo concomitante sui progetti PNRR. L’ente ha risposto alle richieste istruttorie di marzo e novembre 2023, fornendo dati sull’avanzamento procedurale e finanziario e segnalando i progetti potenzialmente interessati dalla proposta governativa di rimodulazione del Piano.
La questione sottoposta al Collegio non è quindi una pretesa di parte, ma la valutazione gestionale sull’economicità, efficienza ed efficacia dell’impiego delle risorse, con particolare attenzione alla tenuta degli equilibri di bilancio di fronte all’ipotesi di perdita del finanziamento.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il perimetro del controllo. L’art. 7, comma 7, d.l. n. 77/2021 e l’art. 3 l. n. 20/1994 consentono valutazioni svolte anche in corso di esercizio su legittimità, regolarità e rispondenza dei risultati agli obiettivi di legge. Il controllo si appunta sui risultati intermedi, secondo l’indirizzo della Sezione delle Autonomie richiamato nella deliberazione di rimodulazione.
Sul piano procedurale, i dati tratti dal sistema ReGiS e dal riscontro istruttorio mostrano un quadro eterogeneo: alcuni interventi in avvio o aggiudicazione, la maggior parte in fase di stipula o esecuzione, una quota minoritaria già conclusa. Il Collegio rileva che per un numero significativo di CUP mancano le date di fine prevista o effettiva, rendendo impossibile la verifica del rispetto del cronoprogramma; per tre progetti viene accertato un ritardo rispetto alla tempistica del primo semestre 2023.
Sul piano finanziario, la Corte osserva che i pagamenti sono contenuti e pari a una frazione minima delle risorse accertate in bilancio, a conferma che la rendicontazione delle spese è ancora all’inizio. Questo dato viene letto come segnale del grado embrionale di attuazione della spesa rispetto ai finanziamenti già acquisiti.
Il nucleo argomentativo più incisivo riguarda gli effetti della rimodulazione. Cinque progetti, tutti afferenti a un unico piano di interventi, risultano coinvolti dal possibile definanziamento per un importo rilevante rispetto ai fondi PNRR complessivi. Poiché tali progetti si trovano in fase di stipula o di esecuzione, l’ente ha rappresentato che il definanziamento comporterebbe la risoluzione del contratto in danno, con obbligo di corrispondere i lavori eseguiti, il valore dei materiali utili in cantiere, una quota del mancato utile e le spese di progettazione, oltre a possibili contenziosi e oneri aggiuntivi.
Da qui il principio affermato: alle obbligazioni giuridicamente vincolanti non può mancare la certezza della fonte del trasferimento statale. Ove tale certezza venga meno, si pone un problema di copertura che richiede di essere affrontato tempestivamente per non creare squilibri nel bilancio dell’ente, tanto più che gli interventi sono in fase realizzativa avanzata. La Corte sottolinea anche i riflessi sociali sulle comunità interessate e i rischi per la credibilità della pubblica amministrazione, riservando a verifiche successive la valutazione degli effetti del definanziamento e delle misure di salvaguardia degli equilibri.
Nota della Redazione
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